Inasprire le sanzioni per gli operatori inadempienti e tutelare così il mercato dei call center in Italia, sempre più stritolato dalla corsa incontrollata alla delocalizzazione. Sono questi i nuovi paletti previsti dall’emendamento alla legge di Bilancio 2017 (articolo 35 bis) che riprende e modifica le norme del 2012 (il cosiddetto articolo 24 bis, legge 83, in materia di delocalizzazioni) rimaste finora totalmente inapplicate, rendendole finalmente operative ed esigibili. La nuova normativa – approvata nella notte tra mercoledì e giovedì dalla Commissione Bilancio della Camera – oltre a inasprire le sanzioni per gli operatori inadempienti e fissarne di nuovi anche per le aziende committenti, stabilisce un ulteriore demarcazione tra UE e Paesi extra UE.
Il nuovo testo – che sarà in vigore non appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – prevede una sorta di sanatoria per gli operatori economici che, antecedentemente all’entrata in vigore della norma, hanno delocalizzato, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell’Ue, e dovranno darne comunicazione entro 60 giorni a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende, inoltre, dovranno indicare le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. La omessa o tardiva comunicazione sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10 mila euro per ciascun giorno di ritardo.
Altro elemento positivo, riguarda la regolamentazione delle gare d’appalto per le amministrazioni pubbliche. Con questa nuova normativa nell’atto di partecipazione sarà possibile detrarre il costo del lavoro, scongiurando così il rischio dell’offerta al massimo ribasso. Il testo, inoltre, stabilisce anche che quando un cliente effettua una chiamata dovrà essere informato preliminarmente sul Paese in cui si trova l’operatore con cui parla. A decorrere dal 90esimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, inoltre, nell’ipotesi di localizzazione dell’operatore in un Pase che non sia membro dell’Unione, si afferma la possibilità per il cliente di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore che lavora nel territorio nazionale o della Ue. La omessa o tardiva comunicazione è punita con una sanzione amministrativa di 150 mila euro e sarà irrogata dal ministero del Lavoro o dall’ispettorato nazionale del lavoro.
«Questa norma – afferma Rosy Contorno della segreteria regionale Uilcom Sicilia – rappresenta un passo in avanti per far sì che il lavoro torni in Italia. La legge Fornero era ferma da troppi anni, dal 2012, e non era mai stata applicata perché mancava la parte attuativa. In particolare, non era stato indicato chi dovesse occuparsi della verifiche e delle sanzioni. Oggi, invece, finalmente è stata modificata individuando i soggetti responsabili dei controlli – ministero del Lavoro, il Mise e il Garante della privacy – con un incremento delle multe».
Tra gli altri paletti introdotti dall’emendamento, il dovere per gli operatori di comunicare i volumi di telefonate che vengono delocalizzati, anche se la vera novità e che l’elemento sanzionatorio non varrà solo per le aziende appaltatrici, ma anche per i committenti. «Le sanzioni non verranno applicate solo nei confronti delle aziende – spiega -, ma d’ora in poi per ogni violazione è prevista una multa di 50 mila euro anche a carico del committente».
Un testo che sulla carta promette di portare finalmente maggiore trasparenza nel settore dei call center anche se, in mancanza di effettivi controlli, c’è il rischio che rimangano solo buone intenzioni. «È chiaro che dovremo vigilare per verificare la concreta attuazione di tutto quello che è inserito nella norma. Per come è stata scritta, rappresenta sicuramente un deterrente molto forte per le aziende. Ad ogni modo – conclude -, faremo ciò che è in nostro potere perché questi intenti non rimangano solo sulla carta e che la legge produca gli effetti sperati».
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