I PM AVREBBERO PROPOSTO L’ARCHIVIAZIONE. MA IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI HA CHIESTO AI PUBBLICI MINISTERI DI EFFETTUARE ALTRE INDAGINI. SI TRATTA DI PIU’ LOTTIZZAZIONI SU MIGLIAIA DI METRI QUADRATI DI VERDE PUBBLICO. CON I MAGISTRATI CHE HANNO INOLTRATO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(In calce, la versione integrale del provvedimento del Gip)
Sono in tanti, in queste ore, a chiedersi come finirà la mega lottizzazione abusiva di Borgo Molara, a Palermo. La storia è un po’ particolare, perché registra un conflitto tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e il Giudice per le indagini preliminari, dottoressa Marina Petruzzella. Una vicenda che vede coinvolti dirigenti e funzionari pubblici e, per la prima volta, anche i Notai, chiamati in causa per la compravendita delle abitazioni. Per non parlare delle società che forniscono l’acqua e l’energia elettrica ad abitazioni che, secondo il Gip, potrbero essere fuori legge.
Vediamo, sinteticamente, che cosa è successo.
La storia comincia con una lettera di un cittadino, il 28 maggio 2010, che denuncia alla Procura della Repubblica e al Sindaco di Palermo fatti un po’ incredibili:
“Non riesco a spiegarmi come fatti del genere possano passare nella più assoluta indifferenza – scrive questo cittadino – specialmente agli operatori della Polizia, alla quale abbiamo ripetutamente segnalato gli abusi edilizi che continuano a perpetrarsi in zona Molara esattamente in via case Spuches ai civici 15,19 e 21 etc.. dove fioriscono quotidianamente cantieri abusivi e dove la legalità sembra una barzelletta, al punto che una villetta abusiva più volte sottoposta a sequestro non solo sta per essere ultimata, ma è servita da infausto esempio nella zona incoraggiando ogni schifo, se è vero che lo Stato esiste ancora vi prego di intervenire al fine di scongiurare lo scempio in atto.
Ci sono lottizzazioni e edificazioni abusive realizzate, scrive il Gip, “nella totale assenza di ogni intervento degli organismi competenti della pubblica amministrazione locale”. Insomma, lottizzazioni di qua lottizzazioni di la, realizzate “in assenza di piani particolareggiati o attuativi o di piani di lottizzazione di iniziativa privata approvati dal Consiglio comunale, come per legge”.
Si realizzano abitazioni su un’area a verde pubblico, si vendono e arrivano gli abitanti. Con tanto di contratti registrati, a quanto pare, da studi notarili. Con le società che gestiscono acqua ed energia elettrica che stipulano, a propria volta, i contratti di fornitura per questi servizi.
Sulla vicenda, a quanto pare, c’è già stata un’inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo. Con una richiesta di archiviazione. Che è stata rigettata dal Gip. Che ordina ai pubblici ministeri di effettuare nuove indagini per accertare se nell’area sono stati effettuati interventi edilizi su manufatti di “netto storico”.
Il Gip vuole sapere se nell’area insistono vincoli monumentali, paesaggistici e idrogeologici, accertando le ragioni del mancato intervento delle autorità amministrative preposte. Che, in questi casi, oltre al Comune di Palermo, potrebbero essere anche uffici regionali.
Il Giudice per le indagini preliminari vuole inoltre sapere se l’urbanizzazione e la cementificazione abbiano determinato problemi di sicurezza.
Ancora: il Gip chiede per quali motivi l’Ufficio tecnico del Comune di Palermo non abbia sospeso i frazionamenti e le edificazioni eventualmente abusive. Insomma, se ci sono state omissioni e su queste il Giudice per le indagini preliminari vorrebbe che si facesse chiarezza.
C’è anche un altro aspetto: le istanze di sanatoria edilizia presentate negli anni passati. E ancora oggi rimaste in sospeso. Perché?
Il Gip chiede, poi, sulla base di quali disposizioni di legge vengono erogate acqua ed energia elettrica a tali abitazioni.
La particolarità di questa storia è che la Procura di Palermo non sembra aver ‘digerito’ il provvedimento del Gip. E avrebbe inoltrato ricorso in Corte di Cassazione.
Una vicenda particolare. Che comincia con la Giunta di Diego Cammarata e continua con la Giunta di Leoluca Orlando.
Di seguito il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Palermo.
TRIBUNALE DI PALERMO
sezione Giudice indagini preliminari
Il Giudice dott.ssa Marina Petruzzella;
nel procedimento a carico di DI BLASI Luigi più 25 per reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva ex artt. 44 e 30 DPR 3802001, in un’area corrispondente ai civici 15 e 19 della via Case Spuches a Palermo; a scioglimento della riserva di cui alludienza del 5.11.2013, sulla richiesta di archiviazione del PM datata 18 aprile 2013, secondo cui :è sopravvenuta l’estinzione dei reati per effetto dell’intervenuta prescrizione, non essendovi certezza dell’epoca di costruzione dei manufatti abusivi;
OSSERVA
I.
Premessa sintetica : sulle lottizzazioni abusive rilevate dalla PG; sulle corresponsabilità dei notai roganti; sulle omissioni della pubblica amministrazione competente.
E’ agli atti la lettera di un cittadino del 28 maggio 2010, che -dando adito al presente procedimento- ha denunciato alla Procura della Repubblica e al sindaco di Palermo la lottizzazione abusiva, i cantieri abusivi, l’ultimazione delle opere del cantiere sotto sequestro di via case Spuches a Palermo, con queste parole : non riesco a spiegarmi come fatti del genere possano passare nella più assoluta indifferenza specialmente agli operatori della polizia, alla quale abbiamo ripetutamente segnalato gli abusi edilizi che continuano a perpetrarsi in zona Molara esattamente in via case Spuches ai civici 15,19 e 21 etc.. dove fioriscono quotidianamente cantieri abusivi e dove la legalità sembra una barzelletta al punto che una villetta abusiva più volte sottoposta sotto sequestro non solo sta per essere ultimata ma è servita da infausto esempio nella zona incoraggiando ogni schifo, se è vero che lo stato esiste ancora vi prego di intervenire al fine di scongiurare lo scempio in atto.
La situazione così denunciata, osserva il giudice, è oggetto delle analitiche segnalazioni al PM contenute nella CNR di sintesi del 29.11.2011 del Corpo di Polizia Municipale Urbanistica e Edilizia di Palermo. L’informativa mette di fronte alla grave somma di frazionamenti e lottizzzoni abusive cartolari e materiali, di edificazioni abusive, progressivi loro ampliamenti, (anche con la violazione di sigilli di cantieri posti sotto sequestro e pure in presenza di pronunce di demolizione), che hanno determinato la situazione di vero e proprio caos urbanistico di quella zona del territorio di Palermo destinata a verde agricolo, contigua al territorio di Monreale, corrispondente ai civici n. e 15 e 19 della via Casa Spuches, nella totale assenza di ogni intervento degli organismi competenti della pubblica amministrazione locale.
Per una visione di sintesi del coacerbo di abusi continuati e delle condizioni attuali del luogo, compiutamente registrati nella CNR citata, può intanto considerarsi che larea corrispondente al suddetto civico n. 15 ha un’estensione di circa 11000 mq ed è suddivisa in nove lotti, di cui otto edificati, con strade asfaltate ottenute allargando loriginale strada interpoderale (si trattava infatti di un fondo agricolo); e che larea corrispondente al civico n. 19 è estesa circa 16000 mq ed è suddivisa in quindici lotti, anch’essi di varie metrature, di cui nove edificati, nel corso degli anni, e sei suddivisi (sempre abusivamente), non ancora edificati.
E’ documentato analiticamente come tutti i lotti derivino da spezzettamenti corrispondenti ad atti di compravendita e frazionamenti materiali, in assenza di piani particolareggiati o attuativi o di piani di lottizzazione di iniziativa privata, approvati dal consiglio comunale, come per legge. Va subito rilevato che ognuno dei coautori dei diversi frazionamenti abusivi, di cui si tratta, ha consumato quindi il reato di lottizzazione abusiva, e che la situazione merita anche un’indagine approfondita pure concentrata sulle corresponsabilità dei vari notai, i quali ogni volta -alcuni anche ripetutamente- hanno stipulato i rispettivi atti di compravendita e o di divisione viziati di nullità (cnfr. l’informativa della Pol. Mun. Cit., è analitica anche con riferimento all’individuazione di tutti gli autori degli atti notarili di compravendita e di divisione).
I lotti edificati, nota ancora il giudice, sono abitati e tutti serviti di energia elettrica e acqua. I loro carichi urbanistici, come emerge con chiarezza dai dati forniti dalla PG, hanno continuato nel tempo progressivamente ad aggravarsi, per via dell’edificazione ripetuta di altre case e dell’affluenza di altri abitanti, nella totale assenza di ogni pianificazioni comunale di opere di urbanizzazione primari e secondarie, oltre che di autorizzazioni edilizie (CASSAZIONE III, 8 APRILE 2013, N. 15986 : Punto fermo è che se manca l’autorizzazione a lottizzare o se le trasformazioni urbanistiche od edilizie violano le prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle leggi statali o regionali nessun valido titolo edilizio può essere rilasciato..deve sussistere per escludere la lottizzazione, una situazione di completa e razionale urbanizzazione della zona, in presenza di opere urbanizzative primarie e secondarie almeno pari agli standard urbanistici minimi prescritti, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo. Questo principio è stato efficacemente ribadito da una recente sentenza del Consiglio di Stato -Sez. IV, 10.1.2012, n. 26- ove si è pure riconfermato che l’accertamento anzidetto costituisce uno specifico dovere dell’Amministrazione e che “l’esigenza di un piano di lottizzazione quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e quindi anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già urbanizzate che richiedono però una più dettagliata pianificazione” -sempre CASSAZIONE III, 8 APRILE 2013, N. 15986-, inoltre sull’acquisto di buona fede : tale stato soggettivo, per essere riconosciuto deve risultare “immediatamente evidente”. Nella specie, invece, il Tribunale non aveva spiegato quali fossero “le specifiche e personali condotte esplicative della diligenza dovuta” poste concretamente in essere da ciascun acquirente, limitandosi a valorizzare l’intervenuta stipula di un atto pubblico di compravendita sui cui contenuti nulla risulta esplicitato..; vedi inoltre più avanti su buona fede, obblighi e responsabilità dei notai).
II.
Risultanze delle indagini, normativa violata e giurisprudenza
A.
Pendenza di istanze di sanatoria dai lontani anni ’80 e ’90; Insanabilità delle violazioni commesse nella specie
La citata informativa della Polizia Municipale di Palermo del 29 settembre 2011 comunica inoltre che quella zona della via case Spuches è destinata dal PRG a verde agricolo, e che nella maggior parte dei casi, come si vedrà analiticamente più avanti, i proprietari delle plurime abitazioni abusive hanno esibito istanze di sanatoria pendenti dai lontani anni ’80 e ’90.
A fronte di tale dato di fatto, va ricordato che è noto che l’esistenza di una lottizzazione abusiva -come accade all’evidenza nella specie- integra una situazione di impedimento assoluto di ogni possibilità di sanatoria delle edificazioni abusive. Tra le tante sentenze sul punto, le già citate Cass. III aprile 2013 n. 15986 e Consiglio di Stato -Sez. IV, 10.1.2012, n. 26, contengono in più punti delle loro approfondite motivazioni una compiuta sintesi delle pluriennali acquisizioni giurisprudenziali al riguardo :
Punto fermo è che se manca l’autorizzazione a lottizzare o se le trasformazioni urbanistiche od edilizie violano le prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle leggi statali o regionali nessun valido titolo edilizio può essere rilasciato,..si è pure riconfermato che l’accertamento di una compiuta lecita urbanizzazione anzidetto costituisce uno specifico dovere dell’Amministrazione e.. che “l’esigenza di un piano di lottizzazione quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e quindi anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già urbanizzate che richiedono però una più dettagliata pianificazione..;..
Ed ancora le stesse pronunce hanno ribadito con estrema chiarezza che Nelle zone di nuova espansione o comunque in quelle edificabili scarsamente urbanizzate, il piano attuativo-e tale è anche il piano di lottizzazione- si pone come condicio sine qua non per il rilascio dei singoli permessi di costruire… , sono gli artt. 13 e 28 della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942 a prescrivere in modo netto la necessità di procedere attraverso piano attuativo, e non con edificazione diretta, a fronte di un intervento edificatorio ricadente (quale quello in oggetto) su una superficie territoriale totalmente inedificata e priva di opere di urbanizzazione (strade, acqua, fogne, luce, gas, parcheggi etc.). ..presupposto nel fondamentale principio della pianificazione urbanistica secondo il quale non sempre il piano generale comunale può essere immediatamente attuato attraverso singoli permessi di costruire, accorrendo in taluni casi l’ulteriore mediazione di uno strumento attuativo. Da tale principio discende che – in mancanza di specifiche indicazioni legislative o dello strumento pianificatorio generale -nelle zone di nuova espansione o comunque in quelle edificabili scarsamente urbanizzate, per la necessità di soluzioni urbanistiche unitarie e non disorganiche, il piano attuativo (e tale è anche il piano di lottizzazione) si pone come “condicio sine qua non” per il rilascio dei singoli permessi di costruire. I plani attuativi hanno quindi la essenziale funzione di precisare zona per zona, con opportuno dettaglio esecutivo, le indicazioni di assetto e sviluppo urbanistico complessivo contenute nel piano regolatore.
Vengono redatti per limitate porzioni del territorio comunale, al fine di attuare gradatamente e razionalmente le sistemazioni urbanistiche previste dal piano generale, nonché di conferire alle singole zone assetto ed attrezzature rispondenti agli insediamenti stabiliti, nella prospettiva della realizzazione di un complesso urbanistico armonico, in cui ciascuna parte si inserisca senza ostacolare le altre. L’esigenza di un piano attuativo può porsi anche in zone già edificate, qualora l’insediamento progettato determini la necessità di ulteriori urbanizzazioni, avuto riguardo alle dimensioni dell’intervento ed alla destinazione funzionale. Non è sufficiente qualunque stadio di “urbanizzazione di fatto” per escludere la dovutezza della pianificazione attuativa, ma è necessario valutare la sufficienza delle oere di urbanizzazione esistenti -C. Stato, sez. V: 27 ottobre 2000, n. 5756; 6 ottobre 2000, n. 5326- ed il criterio di sufficienza si correla ad un rapporto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti insediati e da insediare nella zona e la quantità e qualità degli impianti urbanizzanti già disponibili -non solo programmati- destinati a soddisfarli (vedi C. Stato, sez. V, 25 ottobre 1997, n. 1189). A tali principi fondamentali si correla la definizione legislativa del reato di lottizzazione abusiva -oggi posta dall’art. 30 del T.U. n. 380/2001-, che viene ad essere integrato nei casi in cui la legge o la pianificazione generale, espressamente o implicitamente: -vietino l’uso intensivo del territorio; -ovvero prevedano la necessità dello strumento attuativo ai fini della concreta utilizzazione di determinati suoli.
B.
Giurisprudenza di legittimità su : principi fondamentali cui si correla la definizione legislativa del reato di lottizzazione abusiva -art. 30 del T.U. 380/2001-, contro l’uso intensivo del territorio, indiscriminato;
buona fede, obblighi e responsabilità dei notai;
sugli artt. 13 e 28 della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942, che prescrivono in modo netto la necessità di procedere attraverso piano attuativo e non con edificazione diretta; sequestro preventivo
La piena collimanza tra i profili esaminati nelle pronunce della Cassazione in materia di lottizzazione abusiva e le situazioni di fatto oggetto del presente procedimento rende opportuno soffermarsi ancora su tali pronunce, riportandone altre parti significative, oltre che sulla ratio dell’incriminazione e le diverse forme che la condotta di reato può assumere, sugli obblighi di diligenza e sulla responsabilità dell’acquirente e dei notai stipulanti, in presenza di autorizzazioni edilizie singole rilasciate contra legem in assenza di piani particolareggiati o esecutivi, di attuazione o in violazione degli stessi.
..le Sezioni Unite di questa Corte (28.11.2001, Saivini) hanno affermato che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto dell’autorizzazione a lottizzare conciata all’approvazione di un piano attuativo di lottizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato, inoltre, una ormai consolidata descrizione generale dell’attività lottizzatoria (vedi, ad esempio, Sez. Unite, n. 5115 dell’8.2.2002, nonché Sez. III: n. 24096 del 13.6.2008; n. 37472, del 2.10.2008; n.3481 del 26.1.2009; n. 39078 dell’8.10.2009), che può dirsi configurata: attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o Industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell’insediamento; in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione; allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificate da piani urbanistici attuativi. Nelle prime due delle tre ipotesi dianzi descritte la fattispecie lottizzatoria esula esclusivamente dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, mentre sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle intermedie di zone parzialmente urbanizzate nelle quali si configuri un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Non basta, dunque, la mera preesistenza di opere dl urbanizzazione per escludere la dovutezza della pianificazione attuativa, ma è necessario che le opere esistenti siano sufficienti in un rapporto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da insediare e la quantità e qualità degli impianti urbanizzati già disponibili destinati a soddisfarli (vedi Cass., Sez, III: 20.3.2008, n. 12426, Bardini; 26.6.2008, n. 37472, Bello’. Vedi pure C. Stato: Sez. V, 5.10.2011, n. 5450; Sez. IV, 1.10.2007, n. 5043; Sez.IV, 22.5.2006, n. 3001; Sez. V, 15.2.2001, n. 7903).
Ancora sulla ratio del reato di lottizzazione abusiva,
Per una approfondita definizione del medesimo reato e dei concetti connessi di lottizzazione e di carico urbanistico può poi ricordarsi la sentenza della Cassazione III, del 12.09.13, n. 37383, in cui tra laltro si afferma ..Sempre in linea generale, con riferimento specifico alla lottizzazione abusiva, va osservato che le diverse modalità con le quali essa può essere attuata inquadrano la contravvenzione in esame come reato a forma libera, permanente e progressivo nell’evento, del quale è inoltre pacifica la natura di reato di pericolo, cosicché la sua lesività non può ritenersi confinata nella sola trasformazione effettiva del territorio ma deve, al contrario, essere riferita alla potenzialità di tale trasformazione intesa come il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata.La condotta posta in essere assume pertanto rilevanza penale con il compimento di qualsiasi atto che, obiettivamente valutato, risulti funzionalmente diretto alla illegittima lottizzazione.
Buona fede degli acquirenti, loro corresponsabilità anche colposa nel reato di lottizzazione abusiva, responsabilità dei notai.
La più volte citata sentenza Cass. III, dell’8 aprile 2013, n. 15986, si è inoltre soffermata sull’elemento della buona fede, sugli obblighi di diligenza e di informazione e sulla compartecipazione degli acquirenti nella condotta dolosa dei venditori di lotti suddivisi abusivamente (lottizzazione abuviva negoziale plurisoggetiva), e sugli obblighi al cui rispetto cui sono tenuti anche rispetto alla legge del settore ad alla legge professionale dei notai stipulanti.
Appare utile ribadire, -recita la citata sentenza della Suprema corte- in proposito, alcuni concetti costantemente enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte e riaffermare che:
-La lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale [vedi Cass., Sez. III, 8.10.2009, n. 39078].
– La condotta dell’acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello [vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, Fogliani] e, per la cooperazione dell’acquirente nei reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatarnertte o per trascuratezza) di specifici dovere di informazione e_conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui art. 2 della Costituzione [vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla CorteCostituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica].
-L’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, “terzo estraneo” al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad un’operazione di Illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento -avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
La giurisprudenza ormai costante di questa Corte è orientata nel senso che la contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa anche per colpa [vedi, tra le molteplici pronunzie in tal senso, Cass., Sez. 25.2.2011, n. 7238, Cresta; 3.2.2011, n. 3886, Lotito; 29.4.2009, n. 17865, Quarta; 2.10.2008, n. 37472, Belloi; 7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone;12.10.2005, n. 36940, Stufi; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica].
Non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall’art. 42, 40 comma, cod. pen.
Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: “Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore” [così testualmente Cass., Sez. III, 2.10.2008, n. 37472, Belloi].
Sequestro preventivo
Rileva il giudice che coerentemente le stesse pronunce, affrontando il tema del sequestro cautelare, affermano la possibilità di sottoporre il bene a sequestro preventivo nei confronti del terzo acquirente che non possa definirsi diligente ed estraneo al reato :
oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell’art. 321 c.p.p può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [vedi Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n.37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n.29797/2001,n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993,n.2296/1992]…
Ancora su responsabilità di notai e acquirenti
Le medesime pronunce enunciano con chiarezza, al riguardo, il principio secondo il quale, nell’illecito lottizzatorio, non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che quegli si sia rivolto ad un notaio quale pubblico uffidale rogante.
Le parti stipulanti infatti – proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno scopo lottizzatorio dell’attività negoziale – potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, surrettiziamente incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non corrispondente alla realtà.
Lo stesso notaio, infine, potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva (normale diligenza professionale, art. 1176 cod. civ.)
sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento Illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del 2° comma dell’art. 1176 cod. civ.
L’intervento del notaio non garantisce una sorta di “ripulitura giuridica” della originaria illegalità dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, né può consentire all’acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque il suo Illecito fine di lucro.
Argomentandosi in senso difforme (come efficacemente rilevato in dottrina) Io scempio territoriale, che è intollerabile perché perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione, diventerebbe praticamente intoccabile e la cultura dell’Illegalità diventerebbe diritto acquisito.
A fronte dell’apparenza del requisito formale della commerciabilità del bene, emergente dalle dichiarazioni di rito della parte venditrice che assevera titolo abilitativo e provenienza dell’immobile,
il notaio deve preoccuparsi che l’atto non nasca invalido o invalidabile
e che lo stesso strumento riduca al massimo i rischi dell’emergenzadi liti interpretative tra le parti.
Spetta al notaio, dunque, l’esame puntuale della documentazione storica dell’immobile, per la completa tranquillità di non rischiare la invalidità dell’atto: egli, quale privato esercente di pubbliche funzioni, deve assumere una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite in atto.
Le conclusioni sopra riportate sono in sintonia con le
regole di condotta dettate dai Protocolli dell’Attività Notarile – Regola n. 13,
ove viene testualmente enunciato: che la prestazione del notalo dovrà essere finalizzata non solo ad assicurare il rispetto dei requisiti formali necessari ai fini della validità degli atti, ma anche ad evitare che l’atto notarile costituisca elemento per la realizzazione di lottizzazioni abusive, anche quale elemento inserito in un procedimento progressivo e complesso di realizzazione della fattispecie abusiva; che il ruolo del notaio dovrà essere diretto, altresì, a colmare la presumibile asimmetria informativa delle parti in una materia complessa quale è quella urbanistica ed edilizia; che eventuali vizi nei requisiti attinenti la validità degli atti non sono rilevabili da una mera visura delle note di trascrizione, ma richiedono un esame dei titoli di provenienza.
Alla stregua di tali considerazioni la Regola n. 13 prescrive al notaio l’osservanza delle seguenti condotte:
-informare le parti sulle conseguenze giuridiche legate al fenomeno della lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, sia materiale che negoziale, nei casi in cui l’operazione presenti elementi di incongruità in relazione agli elementi che possono evincersi dalla definizione di lottizzazione abusiva riportata nel 1° comma dell’art. 30 del T.U. sull’edilizia (d.P.R. 380/2001);
-astenersi dal prestare qualunque contributo attivo e consapevole all’altrui illecita attività finalizzata al suddetto scopo;
-presentare o trasmettere, senza ritardo, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, denunzia scritta in tutti i casi in cui, sulla base degli elementi indicati nell’art. 30 del T.U. n. 3809/2001, emerga il sospetto di una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.
Né può eccepirsi, al riguardo, che -alla stregua della formulazione letterale dell’art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 e tenuto conto del principio di tassatività delle previsioni penali – il reato di lottizzazione abusiva sarebbe configurabile esclusivamente nei confronti del venditore e degli acquirenti di “terreni illegittimamente frazionati” e non invece di “edifici già costruiti”.
Va rilevato, infatti, che le Sezioni Unite – già con la sentenza 28.11.1981, ric. Giulini – hanno affermato che, per la configurabilità del reato all’epoca previsto dall’art.17, lettera b) – ultima ipotesi, della legge n. 10/1977, la nozione di “lottizzazione dei terreni a scopo edilizio” [allora posta dall’art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, modificato dalla legge n. 765/1967] non comprendeva soltanto i casi di frazionamento di area, ma (alla stregua della ratio legis e degli interessi tutelati) doveva “essere estesa sino a comprendere qualsiasi forma di insediamento urbano, non autorizza bile o non legittimamente autorizzato, realizzalo attraverso l’utilizzazione edilizia del territorio”:
ciò perché si determina in ogni caso il pregiudizio delle autonome scelte programmatiche sull’uso del territorio, riservate dalla legge alla competenza del Comune, nonché il condizionamento della pubblica Amministrazione ad eseguire le conciate opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed a sopportare i relativi costi.
Solo un’interpretazione siffatta, già secondo la pronuncia in oggetto, “sembra poter comprendere le varie e diverse accezioni del termine lottizzazione, nei momenti e negli aspetti eterogenei e multiformi, effettivi o simulati, nei quali essa ha dimostrato, nel tempo, di potersi concreb’zzare e sviluppare”.
Nelle ipotesi in cui si prospetti la possibilità di configurazione di una lottizzazione abusiva il permesso di costruire non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio delle opere realizzande senza tener conto del quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistid e delle rappresentazioni del progetto approvato.
L’art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 prescrive che non possono essere Iniziate opere che comportano trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni “in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali”.
La giurisprudenza pluridecennale del Consiglio di Stato,
a sua volta (come si detto dianzi), ha costantemente considerato principio fondamentale della pianificazione l’esigenza di un piano esecutivo quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, allorché si tratti di realizzare un insediamento edilizio che obiettivamente esiga la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Tutto ciò è comprensibile da chiunque, si ricollega ad un facile riscontro della presenza di elementi oggettivi agevolmente individuabili, non presenta alcun profilo di oscurità interpretativa e non può essere ignorato dalle parti che stipulano un trasferimento immobiliare: meno che mai dal notaio rogante, il quale deve assicurarsi, ponendo in essere un’idonea attività di informazione, che ciò che egli ha percepito nell’ambito della sua particolare qualificazione professionale venga percepito anche
dall’acquirente. Per affermare l’esistenza di una situazione di “buona fede” deve ritenersi indispensabile, pertanto, l’esame specifico dell’atto traslativo e della documentazione ad essa allegata in una corretta prospettiva di verifica dell’esistenza di quell’aspettativa di “esattezza giuridica” dei provvedimenti amministrativi sui quali il privato possa fare affidamento.
Con riferimento alle connotazioni della vicenda in oggetto, può rilevarsi che un permesso di costruire, con cui venga autorizzata un’edificazione diretta (senza necessità, cioè, di un piano attuativo) di plurime unità residenziali ma si preveda contestualmente la realizzazione o il potenziamento delle opere o dei servizi necessari a soddisfare alcuni bisogni della collettività (urbanizzazione primaria e secondaria), presenta profili macroscopicamente evidenti di illegittimità proprio perché si ricollega ad una valutazione di insufficienza dello stato di urbanizzazione già presente.
Ciò non può sfuggire alla percezione del notaio, onerato (per quanto attiene agli aspetti civilistici della propria responsabilità professionale) da doveri di protezione (o, se si vuole, di consiglio) imposti dal principio della buona fede nell’ambito dei rapporti qs.tt obbligatori: egli, conseguentemente, deve sollecitare l’acquirente a riflettere sulla situazione riscontrata (vedi Cass. civ., Sez. III, 21.6.2012,
Previsioni dell’art. 30 del t.u. 380/2001:
allegazione del certificato di destinazione urbanistica a pena di nullità,
e precisi obblighi dell’acquirente e del notaio rogante di diligenza professionale e informazione.
La Cassazione ha altresì ribadito, il principio, d’altra parte di tutta evidenza, che l’art. 30 t.u. cit. (dopo che al suo comma primo incrimina le diverse condotte di lottizzazione abusiva), al suo comma secondo, prevedendo che agli atti di disposizione di diritti reali, relativi ai terreni, debba essere allegato a pena di nullità il certificato di destinazione urbanistica (con le prescrizioni urbanistiche dell’area interessata, rilasciato dal dirigente dell’ufficio comunale competente), impone all’acquirente, in presenza di un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, di accertarsi che siano rispettate le prescrizioni legislative e quelle di piano, e che così facendo a maggior ragione sancisce un siffatto dovere di verifica per il notaio rogante.
Più in particolare ha puntualizzato la Corte che il notaio ai sensi dell’art. 47, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 -sanzioni a carico dei notai- come modificato dal d.P.R. 9.11.2005, n. 304- è esonerato da responsabilità “ottemperando a quanto disposto dall’art. 30”, e che quindi, dopo la modifica del DPR del 2005 (che lo ha esonerato dall’onere di comunicazione di copia dell’atto di trasferimento di terreni superiori ai 10 000 mq al dirigente dell’ufficio comunale competente, originariamente previsto dal comma 6 dell’art. 30 e abrogato appunto dal DPR 3042005) non può ritenersi esonerato da responsabilità per il solo fatto di avere ottemperato a quell’obbligo di trasmissione al Comune dell’atto sospetto che prima era previsto e che attualmente non è più esistente. La Suprema corte aggiunge che non può in astratto escludersi che il notaio e l’acquirente possano essere ingannati dal venditore, ma afferma che ciò debba essere dimostrato, e che l’acquirente non è in “buona fede” allorché egli stesso abbia consentito un accertamento incompleto, espressamente dispensando il notaio dall’effettuazione di visure o dall’acquisizione di documenti.
Nella medesima ponuncia in esame la Suprema Corte ribadisce con forza quato segue ; In relazione al profili pubblicistici,
poi, va evidenziato che: è il primo comma dell’art. 30 del T.U. n. 380/2001 ad imporre anche all’acquirente il dovere -a fronte di un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che presenti i caratteri di rilevanza riscontrabili nel caso in esame (178 unità abitative suddivise in otto palazzine) – di verificare che siano rispettate le prescrizioni legislative e quelle di piano; un siffatto dovere di verifica incombe, a maggior ragione, sul notaio rogante, che – ai sensi dell’art. 47, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 (come modificato dal d.P.R. 9.11.2005, n. 304) – è esonerato da responsabilità solo “ottemperando a quanto disposto dall’art. 30”; ..il notaio rogante – dopo la modifica dell’art. 47, 2° comma, e l’abrogazione dell’onere di comunicazione originariamente previsto dal comma 6 dell’art. 30 (ma già dall’art. 21 della legge n. 47/1985) disposte dal d.P.R. n. 304/2005 -non può più ritenersi esonerato da responsabilità per il solo fatto di avere ottemperato a quell’obbligo di trasmissione al Comune dell’atto sospetto che prima era previsto e che attualmente non è più esistente; non può certo escludersi che il notaio e l’acquirente possano essere ingannati dal venditore, ma ciò deve essere dimostrato, dovendosi altresì considerare che l’acquirente non è In “buona fede” allorché egli stesso abbia consentito un accertamento incompleto, espressamente dispensando il notaio dall’effettuazione di visure o dall’acquisizione di documenti.
..Viene poi in rilievo la questione dei
rapporti tra autorizzazione a lottizzare e permesso
di costruire,
in relazione alla quale si deve muovere dalla ulteriore necessaria premessa che l’eventuale rilascio di quest’ultimo (come si è verificato nella vicenda in oggetto) non vale ad escludere la necessità della prima e, quindi, la sussistenza della lottizzazione abusiva di cui ricorrano gli elementi costitutivi.
Punto fermo è che se manca l’autorizzazione a lottizzare o se le trasformazioni urbanistiche od edilizie violano le prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle leggi statali o regionali nessun valido titolo edilizio può essere rilasciato. ..Essendosi evidenziato che:
-la lottizzazione non va confusa con la successiva costruzione abusiva, che può essere realizzata da altri da soli o in concorso con il dante causa e che dà luogo a distinta ipotesi (Cass., Sez. III: 2.10.1990, Mannino);
diverso è l’oggetto dei due reati, “giacché la condotta di lottizzazione abusiva assume rilevanza penale sin dal momento in cui appare in modo non equivoco la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio a scopo edificatorlo, mentre quella di costruzione abusiva attiene ad un momento successivo, nel quale si incomincia a realizzare questo programma” (Cass., Sez. III: 26.1.1998, Ganci; 8.11.1995, Licciardello);
La sentenza della Cassazione III, 12 marzo 2013,
n. 11544, tra le altre definisce con chiarezza la : nozione di carico urbanistico e gli indici di valutazione di incidenza di un immobile.
..lincidenza di un immobile sul carico urbani stico va valutata secondo indici concreti e può essere rappresentata dalla consistenza dellinsediamento edilizio, dal numero di nuclei familiari presenti, dallincremento della domanda di strutture, opere collettive e dotazione minima di spazi pubblici per abitante, dalla necessità di salvaguardare lambiente e la staticità dei luoghi e, infine,dalla possibilità che le opere non ancora ultimate siano portate a compimento e le unità non ancora abitate siano occupate».
«…la nozione di carico urbanisticoderiva dallosservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cd. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di
servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas ) che deve essere proporzionato allinsediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dellattività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è leffetto che viene prodotto dallinsediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti del diritto urbanistico, tra i quali: a) gli standards urbanistici di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, che richiedono linclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone; b) la sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento;
c) il parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione».
Giurisprudenza sul comma 10 dell’art. 30 cit.: lottizzazione abusiva e divisione ereditaria.
Secondo la previsione dellultimo comma dellart. 30 del testo unico, le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva nonsiapplicano alle divisioni ereditarie. La Corte Cassazione ha da tempo chiarito il senso ed i limiti di una simile esclusione: Il legislatore affermando nellultimo comma dellarticolo 18 dellalegge n. 47 del 1985, riprodotto nellultimo comma dellarticolo30 t.u. delledilizia, che «le disposizioni di cui sopra» ossia quelle dei precedenti commi non sono applicabili, tra gli altri atti ivi menzionati, alle divisioni ereditarie non ha inteso escludere in assoluto la configurabilità.di.una lottizzazione cartolare in presenza di un atto di divisione ereditaria,ma ha voluto solo statuire che a tali atti giuridici non sono applicabili gli
indici sintomatici della lottizzazione di cui al primo comma dellarticolo 18[oggi art. 30 t.u. edilizia]. Il legislatore ha ritenuto che la natura
familiare di tali divisioni le ponesse al riparo da quellintento speculativo proprio di colui che vuole realizzare una lottizzazione. In realtà anche una divisione ereditaria può mascherare una lottizzazione abusiva cartolare. In tal caso, però, lintento lottizzatorio, quando la divisibilità è consentita dalla legge e non è incomoda, non si può desumere dal semplice frazionamento, che può
essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare (materialmente, ndg; Cass. III n. 38632 del
28.09.2005).
Tra le altre anche la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4947 del 18 settembre 2012 ha puntualizzato che il precetto dellart. 30, c. 10 del d.P.R. n. 380/2001 -che prevede che le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non si applicano, tra laltro, alle divisioni ereditarie- non debba essere inteso nel senso di escludere sempre, in assoluto, la configurabilità di una lottizzazione cartolare in presenza di un atto di divisione ereditaria. Tale particolare circostanza non sfugge, ha rilevato il Consiglio di Stato, alla necessità di un accertamento in concreto della fattispecie relativa alla c.d. lottizzazione negoziale, che implica, comunque, la verifica degli elementi indicati dallart. 30, c. 1, del Testo Unico delledilizia: la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti può essere desunta, in maniera non equivoca, proprio dalla ricorrenza di tali elementi. Allo scopo, secondo giurisprudenza consolidata, non è peraltro richiesta la contemporanea esistenza di tutti gli indici rivelatori indicati nella norma, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga chiaramente dalle modalità dellattività negoziale, che costituisce lo strumento per il perseguimento dellintento lottizzatorio. Nel caso esaminato lintento lottizzatorio era rivelato:
dalla presenza di opere di urbanizzazione, con accesso viario diretto;
dal numero dei lotti ricavati, in numero superiore rispetto al numero degli eredi che intendevano precedere alla divisione ;
dalle dimensioni dei lotti, inferiori rispetto al minimo consentito dalle n.t.a. Comunali. Tali elementi, ritenuti indici inequivocabili dellintento lottizzatorio, hanno condotto il Consiglio di Stato, come già in precedenza il giudice di primo grado, ad affermare la sussistenza della lottizzazione abusiva, pur in ipotesi di divisione ereditaria.
C. Norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Palermo operanti nella specie.
Va considerato, con riferimento alle Zone Territoriali Omogenee previste per le aree di cui alla presente indagine (A2, B5,E1), e pure per quelle limitrofe, che le Norme Tecniche di Attuazione del medesimo PRG del comune di Palermo regolano i relativi parametri urbanistici.
In base a quanto è dato ricavare dalla informativa della PG e dalla tavola P2 a-5012 del PRG relativa alla zonizzazione e vincoli sul territorio, le aree oggetto degli abusi di cui alla presente indagine ricadono in zone A (parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Esse identificano le parti superstiti -Netto Storico- degli antichi insediamenti urbani e rurali art. 5); B5 (parti del territorio agricolo che hanno subito una massiccia edificazione – art. 6 comma 1f); ed E1 (parti anche residuali di territorio prevalentemente pianeggianti, ancorché compromesse da insediamenti residenziali, caratterizzate da colture agricole art. 16, comma 1a) [1];. Con particolare
riferimento alle zone B5 (art. 11, comma 5) viene espressamente stabilito che le stesse sono da sottoporre a piano attuativo finalizzato alla dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previa verifica delle condizioni di sanatoria o di sanabilità degli edifici compresi e delle dotazioni di attrezzature e spazi pubblici per gli eventuali fabbisogni; ed altresì che (art. 11, comma 6) Nelle more della redazione dei piani particolareggiati, le zone B5 sono da considerare stralciate ed in esse sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si rendono libere si opera con i parametri di zona agricola (mc/mq 0,02). In relazione alle zone E e con riferimento alla presenza di manufatti identificati come netto storico (Z.T.O. A) si rileva che lart. 17 comma 2 precrive che Non possono essere edificati manufatti in adiacenza di edifici o complessi storici identificati nelle tavole del netto storico o comunque a distanza inferiore a 100 ml dagli stessi, al fine di salvaguardare il carattere storico ambientale dei manufatti tutelati.
A tal proposito si rileva che nel lotto identificato nellinformativa di P.G. come lotto n. 1 del civico 15 di via Case Spuches -particella 2584 degli indagati CONSIGLIO Antonino e DI PIETRA Maria Concetta-, in base alla citata tavola P2 a del PRG ricadeva un fabbricato identificato come netto storico (manufatto storico), posto di fronte al caseggiato storico (case Spuches), che da il nome al fondo, sempre segnato nelle tavole del PRG (il PRG comprende tra laltro una specifica cartografia dedicata all identificazione degli edifici storici tav. P2 b- che fa riferimento a specifiche prescrizioni di interventi sugli immobili classificati come netto storico- P3b Scheda norma, art. 23). In base a quanto risulta dalla planimetria allegata agli atti di PG in luogo dell suddetto immobile storico è stato costruito limmobile abusivo, di cui meglio più avanti, al paragrafo relativo al lotto e agli abusi attribuiti agli indagati CONSIGLIO e alla DI PIETRO.
D.
L’art. 42 Attribuzioni del Consiglio comunale del D.lgs. 267/00.
Inoltre va considerato che l’art. 42 Attribuzioni del Consiglio del D.lgs. 267/00 elenca le competenze del Consiglio Comunale. Fra le materie di competenza del C.C. elencate nellart. 42 T.U. la lettera b) attribuisce, in maniera esplicita, allorgano elettivo la competenza limitatamente agli atti fondamentali tra i quali sono ricompresi i piani territoriali ed urbanistici, espressione che nella sua genericità e semplicità ingloba tutti gli strumenti di pianificazione: i piani territoriali di coordinamento, i piani regolatori, i programmi di fabbricazione, i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, i p.i.p., i p.e.e.p., i patti territoriali e i contratti di area.
A questa elencazione tassativa di materie rientranti nella competenza dellorgano consiliare, si affianca la interpretazione giurisprudenziale che, partendo dal presupposto di ritenere lapprovazione del piano di lottizzazione espressione del potere discrezionale dellautorità amministrativa chiamata a valutare lopportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, ha ritenuto che la competenza ad approvare i piani di lottizzazione spetta soltanto al Consiglio Comunale; già i passato in maniera specifica Cons. St. sez. IV n. 1194 del 14.10.1997; Cons. St. Sez. IV n. 5310 del 4.10.2000, secondo cui Ricade nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale qualsiasi determinazione in ordine ai piani e alle istanze di lottizzazione.
E.
Obbligo permanente di vigilanza sullattività urbanistico-edilizia nel territorio comunale compete al dirigente ovvero al responsabile del competente ufficio comunale (art. 27, comma 1 DPR 3802001.
Ai fini della presente analisi va tenuto conto del fatto che l’obbligo permaanente di vigilanza sullattività urbanistico-edilizia nel territorio comunale compete al dirigente ovvero al responsabile del competente ufficio comunale (art. 27, comma 1 DPR 3802001), il quale quando accerta linizio o lesecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Trattandosi di un potere che non viene mai meno e che va esercitato indipendentemente dalla dta dell’illecito amministrativo, fin tanto questo permane, secondo lorientamento prevalente del Consiglio di Stato il potere repressivo in materia urbanistico-edilizia, esercitabile dalla amministrazione comunale, non è sottoposto a termini di decadenza o prescrizione anche se, in alcune pronunce, si riconosce al decorso del tempo la funzione di imporre lobbligo di motivazione in ordine alla prevalenza del pubblico interesse alla repressione (Cons. di Stato 2.11.2011 5838 : l’esercizio dei poteri repressivi del Comune in ordine agli abusi edilizi non è soggetto ad alcun termine di decadenza o di prescrizione. Ne consegue che i provvedimenti del Comune, come ad esempio quello di demolizione del manufatto abusivo e di ripristino dello stato dei luoghi, possono essere emanati in qualsiasi tempo perché sono relativi ad illeciti di carattere permanente).
Possono ricordarsi Cons. St., Sez. V, 24 marzo 1998, n. 345; Sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162, e 2 maggio 2005, n. 2045, Cons. St. , V, n. 6984/09), questo principio è stato applicato anche dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella recente sentenza del 2 novembre 2011 n. 5838.
Nota questo giudice che i principi di fondo, concernenti la natura e la durata dell’illecito amministrativo ed i correlativi poteri doveri della p.a. (e le differenze con l’illecito penale), che sorreggono siffatte enunciazioni sono ben esposti nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenza n. 7047 : Per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, è stato precisato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione dell’abuso), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con lulteriore conclusione che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente-Cfr., C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2003, n. 2653; 30 ottobre 2000, n. 5851; Ad. Generale 11 aprile 2002, n. 4/Gab. e n. di Sezione 2340/2001).
Può ancora ricordarsi che per la giurisprudenza amministrativa prevalente la formazione del provvedimento amministrativo in un ambiente collusivo penalmente rilevante produce, sul piano amministrativo, una causa di nullità del provvedimento ex art. 21 septies della l. 241/90 (CNFR. Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2008 n. 890, in un caso in cui il sindaco che aveva rilasciato un permesso di costruire oggetto di una sentenza penale che aveva riconosciuto la sua responsabilità ex art. 328 c.p. per abuso dufficio; cnfr. anche TAR Calabria 4 luglio 2012)
III.
Contenuto analitico della CNR del 2011, e integrazioni di indagine necessarie.
La CNR, che si passa ad esaminare (da seguire con riscontro allallegato grafico), mette dunque in fila, lotto per lotto, la sequela di illeciti penali materiali e cartolari attribuiti agli indagati, che hanno determinato la creazione in quella campagna palermitana di un vero e proprio quartiere abusivo, scaturito da unincredibile serie di lottizzazioni arbitrarie di varie dimensioni, di case, di manufatti di loro pertinenza, di ampliamenti di ogni genere, sempre nella totale assenza di alcuna autorizzazione, di controlli di conformità urbanistica ed edilizia, di sicurezza igienica e statica ordinaria e sismica, e di autentici interventi preventivi e respresivi delle autorità aministrative competenti.
La maggior parte di tali abusive suddivisioni in lotti e sottolotti -nota pure il giudice- sono avvenute per effetto di atti notarili di trasferimento della proprietà.
La stessa CNR dà inoltre contezza di come talune di queste specifiche situazioni di abusivismo si intreccino con le vicende classiche di ordini di demolizione non eseguiti, di violazioni di sigilli reiterate con prosecuzioni e completamenti dei lavori abusivi, nellassenza di alcun incisivo intervento dello stato.
La CNR riferisce che anche il raffronto tra le foto aeree del 2003 e del 2008 conferma la situazione di crescita arbitraria dellurbanizzazione in quella zona, e il non contrastato da alcuno degli uffici tecnici del comune e della regione competenti, preposti al controllo ed alla represisone degli abusi, che avrebbero quindi avuto l’obbligo intervenire.
Analisi degli abusi lotto per lotto
Si passa di seguito a riportare quanto rilevato dalla PG lotto per lotto, con rifermento all’area del civico n.15 e poi con riferimento all’area del civico 19, i reati che ne emergono e o gli approfondimenti d’indagine da compiere.
Si fa rimando all’informativa in esame per i dati relativi agli atti all’origine di ogni singolo frazionamento abusivo in lotti, in cui poi si sono consumati gli abusi edilizi (vi si indicano analiticamente le date, le parti stipulanti e il notaio e descrive inizialmente : Al civ.15 di Via Case Spuches in un area di mq.11000 circa insistono n°9 lotti di cui n°8 edificati -identificati catastalmente al fg. di mappa 144 del N.C.T . di Palermo con p.lle 2584, 2692, 2251, 2487, 276, 1747, 1404, 1403, 1120 -, uno alla p.lla 282 non edificato e uno alla p.lla 1403 di modesta entità ottenuta dopo il frazionamento. Allinterno del civ.15 vi è strada che divide i singoli lotti asfaltata, ottenuta allargando loriginale strada interpoderale. I lotti edificati sono tutti abitati e con fornitura di energia elettrica ed fornitura idrica).
Vie case Spuches civico n. 15
Nel primo lotto
di 1.400 mq, derivante dalla p.lla n°236 giusto atto di compravendita Notaio Paolo DI SIMONE Rep. n°23883 in data 19/07/2000, di proprietà di CONSIGLIO Antonino e della moglie DI PIETRO Vincenza Maria Concetta.
Al momento del sopralluogo vi era una casa a una elevazione di 150 mq, con piano seminterrato di pari superficie, per la quale i due erano stati denunciati la prima volta nel novembre 2006 -proc. pen. 6541 6 RGNR- e poi successivamente segnalati per ulteriori violazioni di sigilli. Alla data del sopralluogo, il 20.6.2011, limmobile era abitato e la PG ha contestato unaltra volta la prosecuzione dei lavori, avvenuta nonostante vi fosse stato il dissequestro per la demolizione a seguito di sentenza.
Vincenza Maria Concetta ha rifiutato di fare entrare gli operanti, che volevano fotografare limmobile.
Ciò posto, il PM dovrà provvedere all’iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p., a carico dei suddetti anche del reato ex art. 44 DPR 3802001 relativo all’ultimo abuso edilizio, del reato di lottizzazione abusiva ex art. 30 stesso DPR e del reato di violazione dei sigilli reiterato, con l’aggravante dell’averlo commesso per compiere e portare a termine il reato di abuso edilizio, e le altre violazioni connesse.
La violazione dei sigilli è un reato ulteriore, diverso e più grave dall’unico individuato genericamente dal PM, vale a dire il reato di cui allart. 44 DPR 38091 (per il quale ha sostenuto essere decorso il termine di prescrizione), rispetto al quale non è possibile presumere la prescrizione, dal momento che, a fronte dell’accertamento avvenuto nella suddetta data da parte della PG, non sarebbe possibile presumere una data diversa o molto più risalente dell’abuso, e che diviene sostanzialmente onere dell’abusante provare la data di completamento totale dell’ope (CNFR. tra le tante CASSAZIONE 28 III gennaio 2013, in cui si ribadisce che il reato di abuso edilizio si consuma con la definizione completa dell’immobile ed inoltre che pur restando a carico dellaccusa lonere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dellimputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare lincertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sullimputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, lonere di allegare gli elementi in suo possesso, dei qua li è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella della esecuzione COMPLETA dellopera incriminata -Cass. pen. n.10562 dell11.10.2000-. Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che In tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, lonere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti-Cass. pen. sez. 3 n.19082 del 24.3.2009-).
Inoltre il PM dovrà indagare se vi sia stato un intervento dei competenti organi del Comune e della Regione e se vi siano stati ordine di demolizione degli stessi, e in caso positivo le ragioni per cui non sia stato ancora posto in esecuzione, ed eventualmente perchè non si sia provveduto alla trascrizione della proprietà acquisita al patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.31 DPR 3802001.
Un secondo lotto,
di altri 1.100 mq, derivante dalla p.lla n°1029 giusto atto di compravendita Notaio Vincenzo MARRETTA Rep. n°4984 del 20/12/2001, di proprietà di DI BLASI Luigi, è stato segnalato dalla PG per : 1) un portico di 60 mq; un immobile di 40 mq, abitato dal genero BUTTACAVOLI e tutta la sua famiglia; 3) un immobile adibito a cucina di circa 10 mq, su cui è addossato un WC di mq tre; 4) un altro immobile, al momento dell’accesso, avvenuto il 14 novembre 2011, in corso di costruzione, di 65 mq.
Il cantiere di questultimo è stato posto sotto sequestro nel corso del sopralluogo della stessa PG operante nel presente procedimento. Risulta dagli atti che per un disguido il sequestro non è stato ricevuto in Procura e non è stato convalidato (cnfr. atto di sequestro della Pol. Mun. Del 14.11.14 e nota della Pg al Pm del 15.6.2011, fascicolo PM).
Il PM dovrà pertanto procedere per tale abuso edilizio del punto 4)-ma anche per tutti gli altri dei punti da 1 a 3, proprio perchè, rileva il giudice, non vi sono elementi per ricavare che il completamento di quelle non fosse temporalmente contiguo a quel sopralluogo.
Inoltre il PM dovrà compiere gli stessi accertamenti relativi agli adempimenti degli oneri del comune e della regione riguardo a tale situazione di cui già si è detto a proposito del primo lotto.
LOTTO n° 3 p.lla 2251
di mq. 1100 circa, derivante dalle p.lle n°1028 e 1030, giusto atto di compravendita Notaio Francesco MAZZAMUTO Rep. N°28643, di proprietà di SICARI Antonino.
Il lotto è delimitato con muro in c.a. inferriata e cancello carrabile in ferro ed allinterno insiste : i
1) un immobile di mq.120 circa ad una elevazione f.t. -SICARI ha esibito istanza di sanatoria ai sensi della lg. 47/85 avente protocollo n°4387 del 4/04/1987, secondo cui lepoca di realizzazione dellabuso risale allanno 1983,
2) inoltre ha realizzato un’apertura con infisso in alluminio anodizzato e vetri e collocazione di scala esterna in ferro,
e poi, sfruttando larea del sottotetto, avente una superficie uguale a quella dellimmobile, ha realizzato una mansarda di 120 mq;
3) adiacente la costruzione, è stata realizzata una tettoia aperta su tre lati con copertura in travi e tavole in legno e sovrastanti tegole di mq.10 circa, sotto la cui area è stata realizzata una cucina in muratura;
4) manufatto in muratura e legno della superficie di mq.12 circa, realizzato in aderenza al muro di recinzione.
Per lo stesso ordine di ragioni già sopra esposte non è possibile presumere lavvenuta prescrizione degli abusi edilizi successivi alla presentazione della istanza di sanatoria, e pertanto lindagato dovrà esse iscritto in ordine a questi ulteriori specifici reati edilizi ed alle contravvenzioni connesse, oltre che per il reato di lottizzazione abusiva.
LOTTO n° 4 p.lla 2487
di mq. 400 circa, derivante dalla p.lla 297, giusto atto di compravendita Notaio Mario ALESSI Rep.n°10749, in data 30/07/1990, di proprietà CASCINO Tommaso e di GUADAGNA Maria Pia , delimitato con muri e inferriata e cancello carrabile in ferro.
Nel lotto insiste :
1)un immobile a due elevazione di mq 160 circa complessivi, per il quale gli indagati hanno esibito istanza di sanatoria ai sensi della Lg. 724/94, in cui si dichiara la ultimazione dei lavori nellanno 1993.
Occorre verificare se vi siano mai stati interventi della p.a. competente e per quale ragione la domanda di sanatoria non sia stata ancora valutata.
LOTTO n° 5 p.lla 276
di mq. 1165 circa, giusto atto di compravendita notaio Ermanno VIRGA Rep. n°15471 del 07/10/1987, di proprietà PICCIRILLI Giovanni e PACE Geltrude.
Il lotto è delimitato con inferriata muri in c.a. cancelli in ferro carrabili.
Nel lotto di terreno originariamente insisteva
1) un immobile in muratura di mq.30 circa ad una elevazione f.t. con relativo terrazzo sovrastante, rispetto al quale gli indagati hanno esibito istanza di sanatoria ai sensi della Lg.47/85, a nome di MOGAVERO Benedetta, precedente proprietaria, con protocollo n°285/87;
2) allatto del sopralluogo della P.G., il 15 giugno 2011, erano state realizzate due elevazioni f.t. di mq.110 circa complessivi, con copertura a falde. Le due elevazioni sono collegate tra di loro da una scala interna in muratura e formano ununica unità abitativa;
inoltre, sono state realizzate le seguenti opere:
3) manufatto in muratura della superficie di mq.12,00 circa diviso in n. 2 ambienti;
4) tettoia, aperta su tre lati della superficie di mq,.9,00 circa, in ondulina plastificata sorretta da struttura in ferro;
5) tettoia in ondulino plastificata sorretta da struttura in ferro, sotto la quale insiste una cisterna in PVC di mq.6,00 circa.
Per le medesime ragioni già sopra esposte PICCIRILLI Giovanni e PACE Geltrude dovranno essere iscritti nel registro delle indagini in ordine ai reati edilizi, successivi alla istanza di sanatoria del 1985, concernenti le due elevazioni f.t. di mq.110 complessivi, con copertura a falde, il manufatto in muratura della superficie di mq.12,00 circa, la tettoia, aperta su tre lati della superficie di mq,.9,00 circa, la tettoia in ondulino plastificata sorretta da struttura in ferro, ed in ordine al reato di lottizzazione abusiva, di cui sopra.
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