Dall’Assessorato regionale all’Energia, riceviamo e pubblichiamo, una replica all’articolo sulle nuove autorizzazioni concesse alla Sanpellegrino-Nestlé, che potete leggere qui:
“In relazione alla nota del sig. Alfonso Leto, pubblicata il 27 u.s., riportante notizie non vere sul rilascio dellampliamento da 10 a 20 l/s della portata massima emungibile dalla concessione di acqua minerale denominata Margimuto della Sanpellegrino S.p.A, premesso che le concessioni di utilizzazione delle acque minerali sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili (ai sensi dellart. 97 del d.lgs. 152/2006), si rappresenta quanto segue:
La concessione Margimuto, nel territorio di Santo Stefano di Quisquina, originariamente rilasciata per la portata di 5,58 l/s è stata successivamente ampliata alla portata di 10 l/s (nel marzo 2006); ciò sulla base dei pareri favorevoli espressi dagli Organi preposti alla tutela ed alluso idropotabile della risorsa, che hanno valutato compatibile lemungimento dalla concessione mineraria.
A maggior cautela lAmministrazione ha comunque previsto nel decreto di concessione lobbligo del monitoraggio della falda onde consentire la riduzione della portata emunta nellevenienza di anomalie. In tal caso, infatti, lUfficio del Genio Civile ha lobbligo di darne comunicazione al Distretto minerario per ladozione dei necessari interventi nei confronti del concessionario, obbligato alladempimento.
Per quanto attiene allulteriore aumento di portata a 20 l/s, rilasciato con decreto n. 163 del 20.05.2013, è di primaria importanza, rilevare che lAmministrazione si è limitata a dare adempimento:
alla sentenza n. 80/2011 con la quale il Tribunale Superiore delle Acque (T.S.A.P.) ha annullato la delibera di Giunta Regionale n. 20 del 3 febbraio 2009 (recante sospensione di procedimenti per il rilascio di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali nel bacino idrico della Quisquina per temuta carenza di risorse idriche) e condannato la Regione a rifondere alla concessionaria spese ed onorari processuali; peraltro la sentenza, in considerazione della presenza di costanti monitoraggi e delle prove di portata effettuate, ha stabilito che a pieno titolo il concessionario deve vedersi rilasciare la concessione per il maggiore emungimento richiesto;
alla sentenza n. 49/2013 con la quale lo stesso T.S.A.P. ha accolto il ricorso della Sanpellegrino per lottemperanza alla citata sentenza n. 80/2011 e nominato il Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, nel caso di persistente inadempimento dellAmministrazione, con conseguenti pesanti oneri sanzionatori.
il Dipartimento ha parimenti acquisito, anche in questo caso, i pareri favorevoli degli Uffici preposti alla regolamentazione e tutela dellutilizzo dellacqua per fini idropotabili, prevedendo più puntuali condizioni di monitoraggio, i cui dati dovranno essere trasmessi anche al Comune di Santo Stefano di Quisquina, alla società Girgenti Acque ed al Consorzio Tre Sorgenti.
Va osservato, comunque, che rispetto agli ulteriori studi teorici sul bacino richiesti con le opposizioni, che avrebbero comportato impegni difficilmente compatibili con le finalità della concessione, lAmministrazione ha ritenuto di maggiore efficacia il monitoraggio costante della falda, che consente il rilievo immediato di qualsivoglia eventuale anomalia ed il conseguente intervento.
In ultimo, riguardo alla lamentata esiguità dei canoni gravanti sulla concessione, è appena il caso di richiamare che con lart. 14 della L.r. n. 9/2013 limporto degli stessi è stato notevolmente incrementato; ciò oltre a produrre un consistente vantaggio per lerario regionale costituisce, di fatto, un deterrente alluso indiscriminato della risorsa.
Infine non si è a conoscenza di pregiudizi che lacqua emunta oggetto di concessione possano generare danno per gli usi idropotabili mentre si è appreso che i problemi idrici del Comune di Santo Stefano di Quisquina non riguardano la quantità di acqua bensì il servizio di potabilizzazione assicurato dallo stesso Comune e dal Gestore del Servizio idrico locale.
Pertanto:
assolutamente distorta è la raffigurazione dei fatti, posto che non vi è alcuna correlazione fra lacqua oggetto di concessione mineraria e lacqua ad uso idropotabile;
nessuna tutela di interessi privati è stata posta in essere, mentre si è dato doveroso adempimento ad una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque, per fatti non ascrivibili a questo Governo, ma discendenti dallannullamento di una precedente delibera di Giunta da parte del tribunale;
anche lo stesso provvedimento pubblicato in GURS garantisce comunque la subordinazione delluso concessorio a potenziali e primarie esigenze legate alluso idropotabile dellacqua rispettando il principio di uso pubblico principale della stessa.
Il Dirigente generale Dipartimento Energia
Dr. Maurizio Pirillo
LAssessore per lEnergia
Dr. Nicolo Marino
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