Acqua dei siciliani alla Nestlé, la replica: “Nessuna tutela dei privati, atti dovuti”

Dall’Assessorato regionale all’Energia, riceviamo e pubblichiamo, una replica all’articolo sulle nuove autorizzazioni concesse alla Sanpellegrino-Nestlé, che potete leggere qui: 

“In relazione alla nota del sig. Alfonso Leto, pubblicata il 27 u.s., riportante notizie non vere sul rilascio dell’ampliamento da 10 a 20 l/s della portata massima emungibile dalla concessione di acqua minerale denominata “Margimuto” della Sanpellegrino S.p.A, premesso che le concessioni di utilizzazione delle acque minerali sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili (ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 152/2006), si rappresenta quanto segue:
La concessione “Margimuto”, nel territorio di Santo Stefano di Quisquina, originariamente rilasciata per la portata di 5,58 l/s è stata successivamente ampliata alla portata di 10 l/s (nel marzo 2006); ciò sulla base dei pareri favorevoli espressi dagli Organi preposti alla tutela ed all’uso idropotabile della risorsa, che hanno valutato compatibile l’emungimento dalla concessione mineraria.

A maggior cautela l’Amministrazione ha comunque previsto nel decreto di concessione l’obbligo del monitoraggio della falda onde consentire la riduzione della portata emunta nell’evenienza di anomalie. In tal caso, infatti, l’Ufficio del Genio Civile ha l’obbligo di darne comunicazione al Distretto minerario per l’adozione dei necessari interventi nei confronti del concessionario, obbligato all’adempimento.
Per quanto attiene all’ulteriore aumento di portata a 20 l/s, rilasciato con decreto n. 163 del 20.05.2013, è di primaria importanza, rilevare che l’Amministrazione si è limitata a dare adempimento:
alla sentenza n. 80/2011 con la quale il Tribunale Superiore delle Acque (T.S.A.P.) ha annullato la delibera di Giunta Regionale n. 20 del 3 febbraio 2009 (recante sospensione di procedimenti per il rilascio di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali nel bacino idrico della Quisquina per temuta carenza di risorse idriche) e condannato la Regione a rifondere alla concessionaria spese ed onorari processuali; peraltro la sentenza, in considerazione della presenza di costanti monitoraggi e delle prove di portata effettuate, ha stabilito che a pieno titolo il concessionario deve vedersi rilasciare la concessione per il maggiore emungimento richiesto;
alla sentenza n. 49/2013 con la quale lo stesso T.S.A.P. ha accolto il ricorso della Sanpellegrino per l’ottemperanza alla citata sentenza n. 80/2011 e nominato il Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, nel caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, con conseguenti pesanti oneri sanzionatori.

il Dipartimento ha parimenti acquisito, anche in questo caso, i pareri favorevoli degli Uffici preposti alla regolamentazione e tutela dell’utilizzo dell’acqua per fini idropotabili, prevedendo più puntuali condizioni di monitoraggio, i cui dati dovranno essere trasmessi anche al Comune di Santo Stefano di Quisquina, alla società Girgenti Acque ed al Consorzio Tre Sorgenti.

Va osservato, comunque, che rispetto agli ulteriori studi teorici sul bacino richiesti con le opposizioni, che avrebbero comportato impegni difficilmente compatibili con le finalità della concessione, l’Amministrazione ha ritenuto di maggiore efficacia il monitoraggio costante della falda, che consente il rilievo immediato di qualsivoglia eventuale anomalia ed il conseguente intervento.

In ultimo, riguardo alla lamentata esiguità dei canoni gravanti sulla concessione, è appena il caso di richiamare che con l’art. 14 della L.r. n. 9/2013 l’importo degli stessi è stato notevolmente incrementato; ciò oltre a produrre un consistente vantaggio per l’erario regionale costituisce, di fatto, un deterrente all’uso indiscriminato della risorsa.

Infine non si è a conoscenza di pregiudizi che l’acqua emunta oggetto di concessione possano generare danno per gli usi idropotabili mentre si è appreso che i problemi idrici del Comune di Santo Stefano di Quisquina non riguardano la quantità di acqua bensì il servizio di potabilizzazione assicurato dallo stesso Comune e dal Gestore del Servizio idrico locale.

Pertanto:
assolutamente distorta è la raffigurazione dei fatti, posto che non vi è alcuna correlazione fra l’acqua oggetto di concessione mineraria e l’acqua ad uso idropotabile;
nessuna tutela di interessi privati è stata posta in essere, mentre si è dato doveroso adempimento ad una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque, per fatti non ascrivibili a questo Governo, ma discendenti dall’annullamento di una precedente delibera di Giunta da parte del tribunale;
anche lo stesso provvedimento pubblicato in GURS garantisce comunque la subordinazione dell’uso concessorio a potenziali e primarie esigenze legate all’uso idropotabile dell’acqua rispettando il principio di uso pubblico principale della stessa.

Il Dirigente generale Dipartimento Energia
Dr. Maurizio Pirillo

L’Assessore per l’Energia
Dr. Nicolo’ Marino

Il Governo Crocetta regala altri 10 litri di acqua al secondo dei siciliani alla Nestlè!

Redazione

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