Accordo Stato-Regione: un atto di diffida nei confronti di Crocetta

Un atto di diffida ed intimazione al Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta da parte di tre associazioni (La Compagnia di Euno, Siciliani in Movimento,  e Comitato per l’Autoderminazione della Sicilia), rappresentate dall’avvocato ed ex Assessore al Bilancio Gaetano Armao e dall’avvocato Antonella Pititto.

Sul banco degli imputati l’accordo sottoscritto da Crocetta col Ministro delle Finanze (notizia anticipata da LinkSicilia in questo articolo) che prevede la rinuncia ai contenziosi con lo Stato al fine di veder certificato il raggiungimento del patto di stabilità per il 2013.

Un accordo “inopinatamente sottaciuto non solo all’opinione pubblica siciliana” e soprattutto “penalizzante in termini finanziari”.

Di seguito l’atto:

Dell’Avv. Roberto La Rosa, nato a Palermo il 21 gennaio 1956, C.F. LRSRRT56A21G273U, in qualità di Presidente del Comitato Autodeterminazione Sicilia Stato (C.A.S.S.), con sede a Palermo in Via Libertà n. 78, del Sig. Carlo Mangano, nato a Palermo il 2 novembre 1950, in qualità di Presidente dell’Associazione Compagnia di Euno – Sicilia Stato, con sede a Palermo in Viale Strasburgo, n. 78, rapp.ti e difesi dal Prof. Avv. Gaetano Armao e dall’Avv. Maria Antonietta Pititto del foro di Palermo con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo nella via Noto, n. 12, in virtù di mandato conferito a margine del presente atto e con invito a ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al fax 091/349600 ed all’indirizzo di posta elettronica certificata: gaetanoarmao@pec.it; mariantoniettapititto@pecavvpa.it, e del Sig. Santo Trovato, C.F. TRVSNT54B03C351G, nella qualità di Presidente dell’Associazione Siciliani in Movimento, con sede a Catania in Via Falsaperla, n. 6, che ha conferito mandato con separato atto agli stessi difensori.

Atto di Diffida ed Intimazione
nei confronti del
Presidente della Regione siciliana,
da valere anche ai fini dell’art. 3 d.lgs. n. 198 del 2009,
per la promozione di Azione Ripristinatoria e/o Risarcitoria

Giusta l’accordo in materia finanziaria sottoscritto dal Ministro dell’Economia e delle finanze e dal Presidente della Regione siciliana, il giorno 5 giugno 2014, ed inopinatamente sottaciuto non solo all’opinione pubblica siciliana, ma anche alle istituzioni parlamentari e finanziarie, la Regione, al fine di veder certificato il raggiungimento del patto di stabilità per il 2013 e di conseguire limitati spazi finanziaria per l’esercizio in corso (in precedenza concessi dallo Stato, ed in misura più consistente, basti pensare a quanto avvenuto nel 2012, senza mai pretendere alcuna rinuncia in merito), l’assoggettamento a vincoli finanziari anche per gli esercizi futuri ben oltre i limiti ai quali sono sottoposte le autonomie differenziate, l’impegno ad approvare leggi specifiche, la rinuncia ai contenziosi promossi dalla Regione a tutela della propria autonomia finanziaria in tutte le sedi giurisdizionali (costituzionali, ordinarie ed amministrative).
Quanto accaduto, al di là del merito dei singoli impegni che assunti dal Presidente della Regione, certamente penalizzanti, sopratutto in termini finanziari, va visto in relazione alla competenza del Presidente della Regione a sottoscrivere un accordo di tale portata, prescindendo dal coinvolgimento preventivo del Parlamento regionale o della stessa giunta.
Partendo proprio da tale profilo occorre evidenziare che, per quanto concerne i contenziosi incardinati, ma sui quali il giudice adito non ha ancora statuito definitivamente non solo non risulta adottata alcuna delibera preventiva della Giunta necessaria per adottare un atto contrario (in tal senso conferma si rinviene sul sito www.regione.sicilia.it sul quale obbligatoriamente tali delibere debbono essere pubblicate).
A tale carenza si aggiunge anche, per i contenziosi già definiti con sentenza favorevole per la Regione la carenza assoluta della dovuta informativa, se non preventiva condivisione, al Parlamento regionale, in tal guisa determinando una patente violazione dello Statuto e l’ordinamento regionale.
In particolare, tale violazione, appare ancor più evidente avuto riguardo alla latitudine del contenuto di detto accordo ed agli impegni assunti circa: la rinuncia ai contenziosi nelle diverse sedi giudiziarie, anche per gli effetti finanziari positivi già maturati, i vincoli finanziari assunti a valere sui futuri esercizi, gli impegni relativi addirittura all’approvazione con legge di atti normativi puntualmente individuati anche nel contenuto (e non solo quali d.d.l., di fronte alla totale carenza dell’esecutivo regionale di adottare atti con forza di legge, anche in via d’urgenza).
Avuto riguardo al contenuto dell’accordo emergono con nitore la violazione delle prerogative dell’Assemblea regionale ed il contrasto con le decisioni che la stessa ha precedentemente assunto approvando i propri documenti finanziari, e molteplici violazioni di profili procedurali, dai quali discende che tale accordo vada ritenuto affetto da insanabile nullità per carenza di potere del Presidente della Regione nell’assumere determinazioni che attengono direttamente sulle competenze del Parlamento regionale (quali le decisioni di bilancio o quelle di approvare una legge) e con particolare riguardo a quelle relative ai contenziosi già definiti con sentenza della Corte costituzionale.
E di tutta evidenza, infatti, che nel caso in cui vi sia una statuizione favorevole per la Regione in materia finanziaria dalla quale scaturiscono effetti positivi sul gettito la determinazione di rinunciarvi non può in nessun caso ritenersi assorbita nella competenza (questa si di Giunta e Presidente della Regione) di rinuncia al ricorso. Sicché gli effetti finanziari che dalla pronuncia (costituzionale, ordinaria o amministrativa) scaturiscono non possono che rientrare nella competenza del Parlamento al quale appartengono esclusivamente le determinazioni sul bilancio.

Sotto altro profilo, volendo limitarsi alla sola fattispecie della rinuncia ai contenziosi pendenti, avuto espresso riguardo alla circostanza che nella fattispecie e’ stata espressa una volontà in carenza della preventiva deliberazione della Giunta regionale, l’impegno assunto alla rinuncia deve ritenersi parimenti carente sotto il profilo procedimentale e non può essere sanato ricorrendo alla ratifica.
Va peraltro precisato che gli obblighi più gravosi unilateralmente assunti dal Presidente della Regione – che non risulta abbiano precedenti in quelli stipulati con le altre Regioni speciali – non solo non trovano riferimento nella norma invocata a fondamento di detto accordo (l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 c. 454), ma neanche nella più ampia previsione dell’art. 27 della l. n. 42 del 2009, nella lettura che ne ha offerto la Corte costituzionale nella copiosa giurisprudenza in materia con la quale il Giudice delle leggi ha riconosciuto l’autonomia finanziaria della Regione (201/2010; 152/2011, 64, 71, 178/2012; 219/2013, 145/2014 etc.), che anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie, postula ben altre forme per l’assunzione della decisione finale.
Per di più tale accordo interferisce sulla trattativa sull’autonomia finanziaria nel contesto del federalismo fiscale avviata nel giugno del 2012, ed inopinatamente abbandonata dal Governo Crocetta, e che così viene in parte svuotata di significato in spregio alle prerogative statutarie, rendendone ancor più improbabile la definizione.
Il tenore dell’accordo, peraltro, indebolisce evidentemente la posizione della Regione e della Sua autonomia differenziata già fortemente pregiudicata da alcune delle disposizioni inserite nel d.d.l. di riforma della parte II della Costituzione presentato dal Governo (1429 a.s.), in atto all’esame del Senato, sulla quale codesta Assemblea e’ intervenuta a sostegno delle regioni della specialità, come anche questa Associazione che ha proposto alcuni emendamenti al testo già sottoscritti da diversi componenti del Senato.
Infine, a compendio delle considerazioni svolte, l’accordo in questione va ritenuto illegittimo e pertanto va disdettato poiché adottato dal Presidente della Regione in violazione dei precetti in materia di equilibrio di bilancio.
Ed infatti, ai sensi dei novellati artt. 81 e 119 della Costituzione la Regione può assumere scelte finanziarie, oltre che con il dovuto rispetto delle forme (del tutto carente, come segnalato, nel caso di specie), anche avendo ben presente le conseguenze finanziarie delle scelte assunte.
Ebbene nel caso di specie nessuna analisi di impatto finanziario ê stata svolta propedeuticamente sicché non risultano determinati o determinabili gli effetti finanziari delle scelte assunte dal Presidente della Regione e ciò in violazione del principio generale della tutela degli equilibri di bilancio e della puntualità delle previsioni finanziarie.
Ed infatti, alla stregua dei criteri assolutamente indeterminati (i contenziosi interessato non sono indicati, ne risultano ponderate le conseguenze finanziarie connesse a tale rinuncia) sui quali si fonda il richiamato accordo, non è possibile predeterminare gli effetti finanziari dello stesso sugli equilibri finanziari della Regione così come richiesto dalla più recente e consolidata giurisprudenza costituzionale che si è già formata in materia (v., tra le altre, sentenze nn. 309, 214, 212, 192, 131, 115 e 70 del 2012 e nn. 60, 51, 28, 26 e 18 del 2013).
Sicché anche sotto tale ultimo profilo l’accordo va ritenuto nullo ad ogni effetto.
2. Giova sottolineare che giusta l’art. 1 della l.r. 6 maggio 2014, n. 11 la Regione siciliana ha acceduto alle anticipazioni di liquidità previste dall’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 conv. con mod. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sino all’importo di 347 milioni di euro e dall’articolo 3 del medesimo decreto legge, sino all’importo di 606 milioni di euro (c.d. ‘Salva imprese’), prevedendo il rimborso delle anticipazioni di liquidità mediante un piano di ammortamento trentennale e quindi nel presupposto, prospettato falsamente dal Governo regionale, che non vi fossero altre risorse disponibili.
In particolare la norma – superando così l’assurda proposta di introdurre nuove forme di tassazione in un primo momento formulata dal Governo regionale – prevede che per il biennio 2015-2016 quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita? produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposta dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, sia destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità in questione.
E ciò nonostante il minore disavanzo del settore sanatorio rispetto alla previsione di cui al piano di rientro, certificato dal tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, potesse consentire già dal 2014, per pari importo, la riduzione dell’aliquota sulle addizionali IRPEF e IRAP a carico dei contribuenti siciliani (ed il cui gettito complessivo delle addizionali IRPEF ed IRAP e? stimato, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in 330 milioni di euro), mentre a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, i maggiori gettiti di cui alle imposte in questione sono destinati prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidita? indicate
In altre parole il Governo regionale, certificato il risultato conseguito del rientro del piano sanitario in esito a misure adottate con successo dalla Regione siciliana sin dal 2008, circostanza che avrebbe consentito di diminuire l’insostenibile pressione fiscale su cittadini ed imprese in Sicilia, ha invece ritenuto di mantenere al massimo l’addizionale in questione per finanziare il c.d. “Mutuo salva imprese”, aggravando ulteriormente la situazione debitoria della Regione..
3. Ebbene e’ di tutta evidenza che la rinunzia illegittimamente espressa dal Presidente della Regione agli effetti finanziari positivi delle pronunce della Corte costituzionale, oltre che a quelli potenziali derivanti dai giudizi in corso in precedenza illustrati, determina un pregiudizio diretto ed immediato per i contribuenti siciliani (cittadini ed imprese), imponendo ingiustificatamente il mantenimento al massimo delle addizionali fiscali indicate, per finanziare una misura pur legittima che, altrimenti, avrebbe potuto essere finanziata con le risorse rinvenienti dai gettiti ai quali il Presidente della Regione ha unilateralmente ed inopinatamente rinunciato.
In ragione di quanto sin qui illustrato, e propedeuticamente alla promozione di un apposito giudizio in merito
si intima
a codesta Presidenza della Regione, in persona del legale rappresentante pro tempore, On. Perito Rosario Crocetta, di provvedere, entro e non oltre giorni novanta (90) dal ricevimento del presente atto, in ragione dei profili di nullità evidenziati, a disdettare ogni accordo fraudolentemente concluso in danno dei cittadini e dei contribuenti siciliani in quanto si risolve in un ingiustificato incremento della tassazione a fronte della rinuncia al gettito di fonti finanziarie acclarate dalla Corte costituzionale in violazione delle calendate norme dello Statuto regionale e, conseguentemente a ridurre le indicate addizionali fiscali ingiustificatamente mantenute alla massima aliquota, ciò al fine di scongiurare l’instaurazione di un giudizio risarcitorio, ed ove occorra ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2009, anche con effetti sulla diretta responsabilità personale per i danni irragionevolmente cagionati ai contribuenti siciliani.
Il presente atto viene altresì comunicato, per opportuna conoscenza, anche al Presidente dell’Assemblea regionale per le determinazioni di competenza.
Palermo, 7 luglio 2014
Avv. Antonella Pititto. Prof. Avv. Gaetano Armao

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Redazione

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