Regione: il dirigente esterno che si pronunciò su se stesso…Così è se mi pare…

Può un’amministrazione pubblica chiedere un parere sui dirigenti esterni alla stessa amministrazione a un dirigente esterno che opera nella stessa amministrazione? Negli uffici della Regione siciliana questo è successo. Sì, avete letto bene, succede che la Regione siciliana chieda un “parere” al Commissario straordinario dell’Aran, avvocato Claudio Alongi. E che quest’ultimo – dirigente esterno all’amministrazione con l’incarico, appunto, di Commissario straordinario dell’Aran – esprima un parere su se stesso.

Proviamo a raccontare una storia un po’ incredibile dal sapore pirandelliano. I protagonisti sono il Governo della Regione di Rosario Crocetta, il Commissario dell’Aran, ovvero l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana, avvocato Claudio Alongi e il sindacato dei dirigenti della Regione, il Dirsi.

Su richiesta del Governo della Regione, il 21 gennaio di quest’anno, il Commissario straordinario dell’Aran esprime un parere sui dirigenti esterni alla Regione. In pratica, l’avvocato Alongi si pronuncia su se stesso e sui dirigenti esterni all’amministrazione regionale. Dunque, questo parere – che noi riportiamo per intero in calce all’articolo, riguarda lo stesso avvocato Alongi che si pronuncia su se stesso, riguarda il segretario generale della presidenza della Regione, Patriza Monterosso, che è esterna all’amministrazione regionale; riguarda Romeo Palma, magistrato della Corte dei Conti e dirigente generale dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana: dunque anche lui dirigente esterno; riguarda, per esempio, Marco Lupo, altro dirigente generale esterno all’amministrazione regionale; e riguarda, in generale, tutti i dirigenti esterni all’amministrazione regionale che il Governo della Regione, nel nome della ‘trasparenza’ tiene nascosti.

Siamo venuti in possesso di una nota del Dirsi, il sindacato dei dirigenti regionali che, con grande coraggio, ha stilato un controparere dove quest’incredibile storia viene raccontata per filo e per segno. Questa nota del Dirsi viene redatta un mese dopo il bizzarro parere dell’avvocato Alongi.

“Si apprende, da codesta organizzazione sindacale – si legge nella nota del Dirsi – che il Commissario Straordinario dell’Aran ha reso un parere,

Rosario Crocetta, foto di Gabriele Bonafede

secondo il quale andrebbero applicate ai dirigenti generali, cd. “esterni” ai ruoli regionali, alcune specifiche norme di salvaguardia economica contenute nell’art. 41 comma 2 del C.C.R.L. della dirigenza (diritto al trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto fino alla scadenza naturale del contratto e comunque almeno per un anno o alternativamente ad un incarico equivalente), per il caso di risoluzione anticipata del contratto di conferimento di incarico dirigenziale, nella specifica fattispecie prevista dall’art. 9 comma 3 della L.R. n. 10/2000, cioè il cd. “spoil system”.

“Orbene – prosegue la nota del Dirsi – senza entrare, in questa sede, nel merito del predetto parere, sulla cui congruità e fondatezza si esprimono tuttavia, fin da ora, ampie riserve, è opportuno dedurre immediatamente alcuni rilievi di inammissibilità e/o nullità sul medesimo.

1. Violazione dell’obbligo di astensione – illiceità. Le conclusioni del parere reso dal Commissario Straordinario dell’Aran Sicilia, fondate sul paradigma contrattuale Amministrazione-Dirigenti “esterni”, si traducono in un assunto giuridico che reca precise implicazioni economiche favorevoli per la controparte ‘privata’ dell’Amministrazione. Considerato che, nella fattispecie, tale controparte non è la platea indistinta dei dirigenti dipendenti dell’Amministrazione, bensì si identifica in poche e ben individuate posizioni di dirigenti generali cd. ‘esterni’; tenuto conto altresì della stessa prospettazione del Commissario Straordinario che assimila/riconduce i diritti ed obblighi dei dirigenti cd ‘esterni’ alla disciplina del Contratto Collettivo dei dirigenti di ruolo, deve allora osservarsi che il Commissario Straordinario dell’Aran, in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 56 C.C.R.L. con l’art. 6 dell’annesso Codice di Comportamento, ancorché destinatario di richiesta del parere all’Amministrazione regionale, avrebbe dovuto comunque astenersi ‘dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o… in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.

Questa parte della nota del Dirsi suscita una domanda: forse la precisazione sui “parenti entro il quarto grado” significa, forse, che l’avvocato Alongi, oltre che su se stesso, abbia espresso un parere che coinvolge qualche suo parente? Se la cosa è così, beh, la vicenda sarebbe ancora più grave.

“Sotto il medesimo profilo la violazione dell’obbligo di astensione – prosegue puntuta la nota del Dirsi – rileva pure in relazione al disposto dell’art. 9 u.c. della L.R. n. 10/2000 che assoggetta precisamente i dirigenti cd. ‘esterni’ alle regole sulla responsabilità e incompatibilità previste dall’ordinamento regionale. Sotto ulteriore e connesso profilo codificato, si rileva poi la violazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 (“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche … devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”)”.

“Il parere, in definitiva – prosegue la nota del Dirsi – risulta simulacro di atto e, oltre e più che invalido, appare inficiato da illiceità. Per le medesime ragioni suesposte, incidentalmente non si ritiene esente dall’obbligo di astensione neppure il Dirigente dell’Ufficio Legislativo e Legale”. Questo passo della nota sindacale, come si può notare, riguarda il dottore Romeo Palma, dirigente generale esterno dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione.

La nota del Dirsi prosegue:

“2. Carenza assoluta del potere e dell’oggetto. Vista la specifica materia trattata dal parere in argomento, non si ritiene di poter sussumere lo stesso parere in alcuna delle tipologie in cui si esplicitano le attribuzioni dell’Aran Sicilia, definite dall’art. 25 della L.R. n. 10/2000 e ss.mm.ii., e dal relativo rinvio al catalogo competenziale dell’Aran statale, nonché dalla stessa declaratoria pubblicata nel sito web ufficiale dell’Agenzia”.

“Né il predetto parere – prosegue la nota dell’Aran – può esser considerato alla stregua di atto di interpretazione autentica delle clausole contrattuali allo scopo dell’uniforme applicazione del C.C.R.L., in quanto tale prerogativa spetta alle Parti stipulanti, né peraltro risultava, antecedentemente, la sussistenza di un conflitto interpretativo sugli istituti interessati, né comunque compete al Commissario Straordinario sollevare tale conflitto, cosa che invece, sostanzialmente, è stata determinata”.

“Sotto i predetti profili – conclude la coraggiosa nota del Dirsi – il parere de quo costituisce atto abnorme e non procedibile. Per le considerazioni fin qui esposte, impregiudicata ogni altra deduzione nel merito del parere, si ritiene che lo stesso sia affetto da inammissibilità e nullità per vizi assoluti e insanabili, relativi all’esercizio del potere nonché relativi all’oggetto dell’atto e pertanto sia privo di effetti e non possa essere assunto in alcun modo nel procedimento principale”.

Il Presidente della Regione, on. Crocetta, è al corrente di questa storia? Ne parlerà in qualche conferenza stampa?

Il parere dell’avvocato Claudio Alongi

 

 


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