Riformata la sentenza di primo grado, resta il reato di lottizzazione abusiva. Alla sbarra l'imprenditore Salvatore Puglisi Cosentino, imputato con alcuni funzionari del Comune di San Gregorio di Catania e della Provincia. «Opera nata per creare benessere, resta solo speculazione», commenta il legale dell'ente
Processo Sofocle, in appello condanne ridotte Centro intrattenimenti confiscato e da demolire
Il centro intrattenimenti Sofocle resta confiscato e dovrà essere demolito. La struttura sul monte Katira nel territorio del Comune di San Gregorio di Catania, che doveva ospitare cinema, ristoranti, palestre e centri benessere non aprirà i battenti. A confermarlo è la seconda sezione della corte d’appello, presieduta da Sabrina Lattanzio con a latere Francesca Pulvirenti e Antongiulio Maggiore, che ha condannato per lottizzazione abusiva Salvatore Puglisi Cosentino, amministratore della società Sofocle, e il progettista Santo Catalano. Per entrambi la pena è di 8 mesi mentre sono stati assolti dagli altri reati. I giudici hanno invece assolto Francesco Impellizzeri e Salvatore Buscemi, quest’ultimo al tempo dei fatti dirigente dell’area Urbanistica del Comune. L’esito del giudizio ha riformato in parte la sentenza di primo grado.
Il 10 luglio 2014 il collegio della terza sezione, presieduto da Rosa Alba Recupido – a latere Bacianini e Cascino – aveva condannato a un anno e sei mesi l’imprenditore Cosentino, a sei mesi il dirigente della Provincia Francesco Impellizzeri, ad un anno e otto mesi il responsabile dell’edilizia del Comune Salvatore Buscemi e a due anni e quattro mesi l’ingegnere Santo Catalano. Nel processo di primo grado era già stata anche disposta la confisca del terreno e la demolizione dell’opera. I reati contestati a vario titolo erano di abuso d’ufficio, falso ideologico e lottizzazione abusiva.
Durante la requisitoria, del processo d’appello, la procuratrice generale Sabrina Gambino ha ripercorso l’iter burocratico che ha portato alla realizzazione della struttura. I passaggi sono stati quelli del piano di lottizzazione, la richiesta di un parere alla Provincia per l’accesso dalla strada, il parcheggio e la natura del centro intrattenimenti. Proprio su quest’ultimo punto, infatti, c’è stato un cambio di rotta dell’accusa. Mentre in primo grado era stata avanzata la tesi secondo cui l’opera non era altro che un centro commerciale mascherato, in secondo grado la magistrata ha invece condiviso «la finalità ricreativa del progetto e anche delle attività correlate a quella principale».
Al multisala, voluto dalla famiglia di imprenditori Puglisi Cosentino, dovevano affiancarsi ristoranti, palestre. «Quindi un centro ricreativo», ha chiosato Gambino. Rimane, però, la questione relativa al traffico. «L’incidenza – prosegue – è centrale con elementi di criticità oggettivi nelle ore di punta. L’illegittimità della concessione deriva dall’assenza dell’autorizzazione per l’accesso». L’idea originaria prevedeva la realizzazione di una rotatoria «a goccia» in modo da distribuire la circolazione nelle relative direzioni. Ma gli approfondimenti avevano portato i tecnici ad apportare alcune modifiche all’arteria. Sulle opere di urbanizzazione, l’accusa ha continuato a sostenere che «l’equazione di partenza» seguita dal progettista «è stata erronea e il calcolo dei parcheggi è stato fatto in maniera illegittima». Dunque «la costruzione realizzata è grande il doppio rispetto a quella che si poteva realizzare».
L’avvocato Goffredo D’Antona, difensore del Comune di San Gregorio costituito parte civile, ha evidenziato come «quest’opera doveva portare benessere e invece è stata un arricchimento di chi specula». Per i difensori degli imputati tutta la vicenda ha una lettura differente. Il legale di Francesco Impellizzeri, l’avvocato Carmelo Peluso ha sottolineato come «gli urbanisti hanno dovuto fare i giuristi dando agli atti una efficacia andando oltre le intenzioni». Ha puntato l’attenzione sul piano regolatore generale l’avvocato Attilio Floresta, difensore della società Sofocle, di Salvatore Puglisi Cosentino e Santo Catalano. «L’acquisto dell’area – ha evidenziato – è avvenuto nel giugno del 2004 quando il Prg era già stato varato; il pagamento è avvenuto in base ad una perizia di stima, considerate le potenzialità edificatorie. Per quanto riguarda il nodo viabilità – conclude – la norma non richiede l’autorizzazione all’accesso preventivo e la Provincia ha espresso un semplice parere con effetti contenuti».