Mondello, la triste fine del Baretto dopo 63 anni Il Comune tenta la carta del «danno di immagine»

Dopo 63 anni di granite, bibite e panini, che lo hanno reso un vero e proprio monumento del lungomare di Mondello, il Baretto è ormai prossimo alla chiusura. Una fine triste per un pezzo di storia di Palermo, dovuta non alla crisi portata dalla pandemia, ma a una sentenza di tribunale. Lo stop, con la notifica dello sfratto che avverrà lunedì, arriva infatti alla fine di un contenzioso tra il Comune e la società Italo Belga, che proprio da palazzo delle Aquile ha ricevuto in concessione la manutenzione di quel tratto di lungomare nel 1963.

Il punto del contendere riguarda chi possa vantare diritti non solo sul chiosco che ospita il Baretto, ma su tutti i chioschi di quella porzione di lungomare su via Regina Elena e se questi siano dunque di proprietà dell’Italo Belga o del demanio. Una diatriba che nelle aule di tribunale si è risolta in favore della società che gestisce l’ex Charleston. Una grana toccata all’assessore Toni Sala, che ha la delega al Patrimonio e che dopo appena due mesi dalla sua nomina, con un’emergenza cimiteri ancora da fronteggiare, si trova a dovere districare anche questa matassa. 

Così l’ex consigliere di Avanti Insieme tenta la carta del danno di immagine, trattandosi di un’attività storica, aperta nel 1957. «Con riferimento all’oggetto – scrive Sala in una lettera inviata agli uffici – si invitano gli uffici in indirizzo a valutare i profili di “grave ed irreparabile danno” necessari per la proposizione di istanza di sospensione con particolare riferimento al presupposto della titolarità dell’immobile, ovvero al mancato riconoscimento della proprietà dell’immobile al Comune di Palermo e alle evidenti eventuali ripercussioni anche sulle altre aree ed immobili ricadenti sul lungomare di Mondello».

«Appare evidente che tale presupposto – continua – oltre a costituire un grave danno di immagine alla città, per il valore iconico della passeggiata di Mondello, può arrecare gravi e ulteriori danni patrimoniali all’amministrazione, pertanto si ritiene opportuno e necessario che tale fattispecie sia attentamente valutata per i profili di competenza con particolare riguardo alle possibili refluenze e che nelle more dei necessari approfondimenti, così come assentito dal sindaco, sia presentata istanza di sospensione ai sensi dell’art. 373 c.p.c. – Sentenza della Corte d’Appello di Palermo, Sez. III Civ. n. 421/2021».

Gabriele Ruggieri

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