Lavoro/ Guida ai concorsi pubblici e nel pubblico impiego (1)

A cura di Caterina Foresta

Da oggi LinkSicilia pubblica una “Guida” per capire qualcosa in più sul mondo dei concorsi pubblici e del pubblico impiego sia nello Stato, sia nella Regione Sicilia.

In materia di concorsi pubblici la normativa principale di riferimento è il D.P.R. 9-5-1994, n. 487. Il regolamento, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, introduce due importanti novità: i corsi-concorsi e il concorso unico. (a destra, foto tratta da blog.catapulta.it)

La norma in questione divide i concorsi pubblici nelle seguenti tipologie:

– Concorso pubblico per esami. I concorsi per esami prevedono diverse prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed una prova orale comprendente l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. Il punteggio finale, espresso in centesimi, sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

– Concorso pubblico per titoli. Le graduatorie nel caso di concorso pubblico per soli titoli verranno formate sulla base dei titoli posseduti al data di presentazione della domanda di partecipazione. Sarà il bando di gara a indicare i titoli di studio utili all’accesso al concorso.

– Concorso pubblico per titoli ed esami. In questo tipo di concorso per formare la graduatoria si terrà conto non solo delle votazioni ottenute durante le prove d’esame, ma anche dei titoli posseduti: laurea, master, dottorati, pubblicazione della tesi, corsi etc.

Su richiesta di alcuni enti territoriali con carenza di organico, il reclutamento del personale nella Pubblica amministrazione può avvenire anche con la procedura del corso-concorso. In questo caso l’organizzazione viene affidata ad organizzazioni esterne come il Formez o la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, incaricate di reclutare personale attraverso due distinte fasi di selezione. La prima prevede di superare il concorso pubblico e di partecipare a un periodo di formazione. Al termine del quale è prevista la seconda fase di selezione per individuare i soggetti che potranno effettivamente ricoprire i ruoli del bando.

I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell’amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. (a sinistra, foto tratta da zonelibere.net)

 

Elenco dei concorsi in corso non scaduti

 

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2013)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Vigile urbano – settore informatico categoria C e un posto di Vigile urbano – settore edilizia-abusivismo 2 categoria C.

Il responsabile del servizio affari generali, vista la delibera n. 91 del 12 maggio 201l con la quale la Giunta comunale ha proceduto alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 20l1/2013, ai sensi della legge n. 449/1997; richiamato il regolamento comunale delle procedure concorsuali approvato con delibera Consiliare n. 7 del 15 febbraio 2000; rende noto che sono indetti concorsi pubblici per soli esami, con contratto a tempo indeterminato per la copertura di: c) un posto di vigile urbano – settore informatico» categoria C; d) un posto di vigile urbano-settore edilizia – abusivismo 2 categoria C.

L’amministrazione comunale garantisce parita’ e pari opportunita’ tra uomini e donne per l’accesso al lavoro in base alla legge l0 aprile 1991, n. 125 ed in base a quanto previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 200l.

Il bando completo e’ pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.sommavesuviana.na.it [2].

Responsabile del procedimento signor Vincenzo Mosca, responsabile degli AA.GG. Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale signora Cimmino Anna e/o dott.ssa Sandra Santaniello ai numeri 081/8939110 – 146 fax 081/8939132.

Termine presentazione domande: 4 febbraio 20l3.

Contatta l’ente:

ufficio del personale signora Cimmino Anna e/o dott.ssa Sandra Santaniello ai numeri 081/8939110 – 146 fax 081/8939132.

Dove va spedita la domanda:

Indirizzo originale: http:/concorso-102585-poliziotto-municipale-napoli-comune-di-somma-vesuviana.htm

Collegamenti:

municipale-napoli-comune-di-somma-vesuviana.htm

[2] http://www.comune.sommavesuviana.na.it

 

 

RETE-REGGIO EMILIA TERZA ETA’ ASP

CONCORSO (scad. 30 gennaio 2013)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno vacante in organico nel profilo di infermiere (Categoria D posizione economica e giuridica D1 CCNL regioni – autonomie locali) e per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

Il dirigente del settore amministrativo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2012/227 del 30 novembre 2012 e’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno vacante in organico nel profilo di infermiere (Categoria D posizione economica e giuridica D1 CCNL Regioni – Autonomie Locali ) e per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

Requisiti: quelli richiesti per tutte le assunzioni della pubblica amministrazione ed inoltre:

idoneita’ fisica all’impiego assoluta ed incondizionata in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale di infermiere;

titolo di studio: laurea in infermieristica o titolo equipollente ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;

iscrizione all’albo del Collegio IPASVI;

possesso della patente di guida di categoria «B».

E’ inoltre consentita la partecipazione al concorso, alle medesime condizioni previste per i cittadini comunitari, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Sono considerati regolarmente soggiornanti i candidati in possesso di regolare carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero qualsivoglia documento richiesto dalle vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.

Termine presentazione della domanda: entro e non oltre le ore 12,00 del 30 gennaio 2013.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione e della modalita’ di partecipazione al concorso e’ disponibile sul sito internet: www.rete.re.it [2] sezione concorsi

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno contattare telefonicamente l’Ufficio Personale di RETE – Reggio Emilia Terza Eta’ – Via P. Marani n. 9/1 – Reggio Emilia dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0522/571021.

Contatta l’ente:

‘Ufficio Personale di RETE – Reggio Emilia Terza Eta’ – Via P. Marani n. 9/1 – Reggio Emilia dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0522/571021.

Dove va spedita la domanda:

Indirizzo originale: http://concorso-102784-infermiere-reggio-emilia-rete-reggio-emilia-terza-eta-asp.htm

Collegamenti:

[1] http://concorso-102784-infermiere-reggio-emilia-rete-reggio-emilia-terza-eta-asp.htm

[2] http://www.rete.re.it

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (a destra, foto tratta da atnews.it)

 

CONCORSO Bando di reclutamento, per il 2013, di 6.300 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito italiano.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto il decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004, concernente le modalita’ di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;

 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;

 

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita’ Militare e successive modifiche e integrazioni, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita’ che sono causa di inidoneita’ al servizio militare;

 

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita’ Militare e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

 

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare, e l’articolo 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

 

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente “disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;

 

Considerato che pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, precedentemente citato, appare necessario improntare l’attivita’ della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;

 

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

 

Visti i fogli n. 3848 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 5.2.11/6 in data 29 agosto 2012 e n. 4431 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 05.02.11/06 in data 31 ottobre 2012 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per il reclutamento dei VFP 1 dell’Esercito per il 2013;

 

Visto il foglio n. M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita’ massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013;

 

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 -registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Posti disponibili

 

1. Per il 2013 e’ indetto il reclutamento nell’Esercito di 6.300 VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:

 

a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2013, 2.100 posti. La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 10 dicembre 2012 all’8 gennaio 2013, per i nati dall’8 gennaio 1988 all’8 gennaio 1995, estremi compresi;

b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2013, 1.700 posti. La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 14 gennaio 2013 al 12 febbraio 2013, per i nati dal 12 febbraio 1988 al 12 febbraio 1995, estremi compresi;

c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2013, 1.300 posti. La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 25 marzo 2013 al 23 aprile 2013, per i nati dal 23 aprile 1988 al 23 aprile 1995, estremi compresi;

d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2013, 1.200 posti. La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 15 luglio 2013 al 13 agosto 2013, per i nati dal 13 agosto 1988 al 13 agosto 1995, estremi compresi.

2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e’ riservato alle categorie previste nell’articolo 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e indicate nel modello di domanda di partecipazione pubblicato nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco.

 

3. Le domande, con indicata la preferenza all’arruolamento per uno specifico blocco, devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita’ specificata nel successivo articolo 4.

 

4. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per piu’ blocchi, purche’ non immediatamente successivi e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

 

5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’Amministrazione della Difesa ne dara’ immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it [2], che avra’ valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera’ a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.

 

6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

 

Art. 2

 

Requisiti di partecipazione

 

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) cittadinanza italiana;

 

b) godimento dei diritti civili e politici;

 

c) aver compiuto il 18° anno di eta’ e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta’;

 

d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

 

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita’ psico-fisica;

 

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero e’ subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale a loro scelta, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;

 

g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

 

h) aver tenuto condotta incensurabile;

 

i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

 

j) idoneita’ psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualita’ di VFP 1;

 

k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

 

l) statura non inferiore a m. 1,65, se candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m. 1,61, se candidate di sesso femminile;

 

m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

 

2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’eta’, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.

 

Art. 3

 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

 

1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione dell’azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle procedure concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’articolo 1 del presente bando sara’ gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it [3], area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it [4].

 

2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita’ indicate nel successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dai Centri Documentali dalla stessa delegati alla gestione della procedura concorsuale.

 

3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.

 

4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalita’:

 

a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita’ rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;

 

b) mediante carta d’identita’ elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’articolo 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

 

c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale. Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della stessa.

 

5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.

 

Art. 4

 

Domanda di partecipazione

 

1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e’ pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra’ essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalita’ diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun blocco.

 

2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.

 

3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra’ essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara’ possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.

 

I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) del certificato medico attestante l’idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica in corso di validita’, da allegare alla domanda di partecipazione.

 

4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra’ essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per l’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali. Dopo l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.

 

Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuera’ la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonche’ del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita’ indicate nel successivo articolo 5.

 

5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra’ ammesso alla procedura concorsuale.

 

6. In caso di un’avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line che si verifichi in prossimita’ della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra’ automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara’ data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it [2] e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

 

In tal caso, resta comunque invariata rispetto all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2.

 

7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera’ a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it [2] circa le determinazioni adottate al riguardo.

 

8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche’ tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:

 

a) il cognome, il nome e il sesso;

 

b) la data e il luogo di nascita;

 

c) il codice fiscale;

 

d) la residenza;

 

e) il possesso della cittadinanza italiana;

 

f) il godimento dei diritti civili e politici;

 

g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 9, unitamente all’indirizzo dell’Istituto scolastico ove e’ stato conseguito il diploma stesso;

 

h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 10;

 

i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2;

 

j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

 

k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita’ psico-fisica;

 

l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

 

m) di aver tenuto condotta incensurabile;

 

n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

 

o) l’eventuale possesso di giudizi di idoneita’ gia’ ottenuti da non piu’ di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali dell’Esercito;

 

p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.

 

Inoltre, dovranno indicare nella domanda:

 

q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;

 

r) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;

 

s) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di preferenza;

 

t) l’eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di paracadutisti dell’Esercito. In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l’espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unita’ di paracadutisti sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco;

 

u) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;

 

v) l’eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;

 

w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio’ che in esso e’ stabilito.

 

9. Con l’invio telematico della domanda con la modalita’ indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita’ penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

10. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma non risultati utilmente collocati in graduatoria per il 1° e 2° blocco saranno trasportate al blocco non immediatamente successivo e quindi, rispettivamente, al 3° e 4° blocco. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta esclusione dalla procedura di reclutamento o di avvenuta incorporazione dei candidati a seguito dell’attuazione delle procedure di cui ai successivi articoli 13 e 14.

 

11. I candidati che, convocati per l’incorporazione, non si presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente successivo.

 

Art. 5

 

Comunicazioni con i concorrenti

 

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi il concorrente puo’ anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara’ suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

 

Per ragioni di carattere organizzativo tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

 

2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it [2] e www.esercito.difesa.it [5].

 

3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro il termine di presentazione di cui all’articolo 4, comma 1, nonche’ eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it [6] ovvero mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it [7]. A tale messaggio dovra’ comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita’ rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.

 

4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita’ circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

 

Art. 6

 

Fasi del reclutamento

 

Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:

 

a) inoltro delle domande secondo la modalita’ gia’ specificata nell’articolo 4;

 

b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del Centro Documentale competente, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:

 

al possesso della statura minima e dell’idoneita’ psico-fisica e attitudinale;

 

agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

 

c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri Documentali, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;

d) accertamento, da parte dei Centri Documentali, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;

 

e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);

 

f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;

 

g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 10 e formazione della relativa graduatoria;

 

h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per l’accertamento dei requisiti di idoneita’ psico-fisica e attitudinale;

 

i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

 

j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;

 

k) assegnazione ai vari Reparti della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j);

 

l) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito;

 

m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.

 

Art. 7

 

Esclusioni

 

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande:

 

a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione;

 

b) inoltrate con modalita’ difformi da quella indicata nell’articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell’articolo 3;

 

c) prive della copia per immagine (file in formato PDF) del certificato medico attestante l’idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica in corso di validita’;

 

d) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti.

 

2. I Centri Documentali sono delegati dalla DGPM:

 

a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 nei limiti specificati dall’articolo 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche’ quelle concernenti il comma 1, lettera d) del presente articolo;

 

b) a non ammettere le domande di candidati gia’ esclusi dalla DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento;

 

c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato di idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica, escludendo dalla procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non lo hanno presentato o che lo hanno presentato fuori corso di validita’ o che ne hanno presentato uno irregolare.

 

Gli stessi Centri Documentali provvederanno alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.

 

3. Le commissioni di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera b) provvederanno a escludere i candidati giudicati:

 

inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

 

positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

 

4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu’ requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia’ incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sara’ considerato servizio di fatto.

 

5. Se l’esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l’interessato sara’ segnalato, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura della Repubblica competente per territorio e non potra’ presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.

 

6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.

 

7. I candidati nei cui confronti e’ adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e’ previsto – ai sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 600,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

 

Art. 8

 

Commissioni

 

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita’ da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:

 

a) commissione valutatrice;

 

b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

 

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara’ composta da:

 

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;

 

b) quattro Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri;

 

c) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente ovvero Funzionari Amministrativi, designati dalla DGPM, membri;

 

d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero Assistente Amministrativo, appartenente all’Amministrazione della Difesa, segretario senza diritto di voto.

 

3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:

 

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;

 

b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro;

 

c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;

 

d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro;

 

e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

 

Art. 9

 

Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito

 

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sulla base del giudizio o della votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:

 

a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;

 

b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;

 

c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;

 

d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.

 

2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco: 20.000; 3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.

 

3. A parita’ di punteggio, la precedenza sara’ data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

 

4. In caso di ulteriore parita’, sara’ data la precedenza al candidato piu’ giovane d’eta’.

 

5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sara’ pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it [2].

 

Art. 10

 

Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

 

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall’articolo 9, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:

 

a) titoli previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004:

1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;

 

2) patente di guida civile B o superiore: punti 1;

 

3) porto d’armi: punti 1;

 

b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:

1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7;

 

2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 6;

 

3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) della lettera b): punti 5;

 

4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) della lettera b): punti 4;

 

5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) della lettera b): punti 3;

 

6) attestato di formazione professionale rilasciato da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera b): punti 1;

 

7) maestro di sci: punti 4;

 

8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 7) della lettera b): punti 4;

 

9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5;

 

10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti 2;

 

11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento, rilasciato da Enti riconosciuti dall’Amministrazione della Difesa: punti 1,5;

 

12) patente nautica: punti 1;

 

13) brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri: punti 1;

 

14) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 1;

 

15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 11) della lettera b): punti 0,5.

 

2. A parita’ di punteggio, la precedenza sara’ data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

3. In caso di ulteriore parita’, sara’ data la precedenza al candidato piu’ giovane d’eta’.

4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per il 1° e 2° blocco, per i quali e’ stata operata la procedura del trasporto delle domande ai sensi dell’articolo 4, comma 10, saranno inseriti nella graduatoria di merito, rispettivamente, del 3° e 4° blocco con il punteggio gia’ conseguito in quello di provenienza, salvo ulteriore punteggio attribuito con l’integrazione di eventuali titoli di cui al successivo comma 5.

5. E’ data facolta’, esclusivamente ai candidati di cui al precedente comma 4, di integrare eventuali titoli di merito in possesso attraverso il medesimo modello di domanda di partecipazione pubblicato nel portale dei concorsi, da inoltrare entro lo stesso termine di scadenza stabilito per il blocco al quale si viene trasportati, sempre secondo la modalita’ indicata nell’articolo 4.

6. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara’ pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it [2].

Art. 11

 

Accertamenti psico-fisici e attitudinali

 

1. I Centri Documentali sono delegati dalla DGPM a convocare presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente articolo 10 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 5.250; per il 2° blocco: 4.250; per il 3° blocco: 3.250; per il 4° blocco: 3.000. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.

 

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita’ o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la DGPM autorizzera’ l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 10, presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per l’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.

 

3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, pena l’esclusione dal reclutamento, con:

 

a) originale o copia autenticata del certificato medico attestante l’idoneita’ all’attivita’ agonistica sportiva in corso di validita’;

 

b) documento di identita’ in corso di validita’ munito di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;

 

c) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;

 

d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:

 

emocromo completo;

 

VES;

 

glicemia;

 

creatininemia;

 

trigliceridemia;

 

colesterolemia;

 

bilirubina totale e frazionata;

 

gamma GT;

 

transaminasemia (GOT e GPT);

 

attestazione del gruppo sanguigno;

 

e) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e redatto conformemente all’allegato A al presente bando;

 

f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;

 

g) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell’esame dei markers virali: dell’epatite B (HBsAg, HBsAb, HBeAg, anti HBe, anti HBc) e dell’epatite C (anti HCV). Copia del referto dei markers dell’epatite B dovra’ essere conservata dal candidato per la successiva consegna, se arruolato, all’Ente di incorporazione;

 

h) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del test di accertamento della positivita’ per anticorpi per HIV;

 

i) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta’ per l’Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l’incorporazione presso i Reggimenti addestrativi;

 

j) se concorrenti di sesso femminile:

 

originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita;

 

originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo – in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare (art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) – eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.

 

I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.

 

Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel presente articolo, rinvieranno i candidati a data successiva ove rilevassero cause di incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa a:

 

esami ematochimici di cui al comma d);

 

markers virali di cui al comma g);

 

drug test di cui al comma i).

 

4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato a una visita medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:

 

a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

b) visita oculistica;

c) visita otorino;

d) valutazione della personalita’ previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;

e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;

f) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.

In sede di visita medica generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano visibili con tutte le tipologie di uniformi in aderenza a quanto stabilito dai rispettivi regolamenti di Forza Armata e, per la loro natura, ancorche’ posti nelle zone coperte dell’uniforme, risultino osceni, discriminatori, di riferimento sessuale o comunque deturpanti e/o di discredito delle Istituzioni.

 

5. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere a quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti:

 

a) dalle imperfezioni/infermita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione Generale della Sanita’ Militare;

b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 1;

c) da patologie per le quali e’ prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanita’ Militare.

Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneita’ nei confronti del candidato riscontrato affetto dalle citate imperfezioni/infermita’/patologie durante la visita preliminare o a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 4, comunicando le motivazioni allo stesso e sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento.

 

Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, o di temporanea inidoneita’, le commissioni disporranno l’esclusione dal reclutamento.

 

6. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacita’ attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1. Tra gli accertamenti attitudinali saranno inserite due prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza fisica, secondo le modalita’ riportate nell’allegato B al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti e’ definitivo e sara’ reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.

 

7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita’ con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della Direzione Generale della Sanita’ Militare, precedentemente richiamata, ovvero di inidoneita’, che comportera’ l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara’ comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.

 

8. Il candidato escluso potra’ avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e’ previsto – ai sensi della normativa vigente – un contributo unificato di euro 600,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

 

9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e’ data facolta’ all’interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame – da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it [7] o a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it [6] – corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche’ di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita’ rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.

 

Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita’ attitudinale e per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita’ diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita’ dell’istante saranno considerate irricevibili.

 

10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica concorsuale unica di appello che provvedera’ a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.

 

Il giudizio riportato in quest’ultima indagine e’ definitivo. Nel caso di confermata inidoneita’ il candidato sara’ escluso dal reclutamento. In caso di idoneita’ egli verra’ inviato dalla stessa Commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.

 

11. I candidati, gia’ giudicati idonei da non piu’ di un anno a una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una procedura di reclutamento quale VFP 1, alla data di convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita’ comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:

 

a) verifica dell’abuso di alcool e dell’uso di sostanze stupefacenti (quest’ultimo mediante drug test);

b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita richiesta dallo psicologo;

c) visita medica generale conclusiva.

All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti i candidati, fatta eccezione per coloro gia’ sottoposti all’iter selettivo entro sei mesi dalla data della nuova visita.

 

Art. 12

 

Approvazione e validita’ delle graduatorie

 

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria di merito, comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti, che verra’ inviata alla DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale.

 

2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli articoli 13 e 14.

 

3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente articolo sara’ pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it [2].

 

Art. 13

 

Procedure per il recupero dei posti non coperti

 

1. In caso di mancata copertura dei posti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente articolo 12, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potra’ autorizzare l’incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco immediatamente precedente.

 

2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potra’ incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’articolo 1.

 

Art. 14

 

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potra’ attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali graduatorie, in corso di validita’, sono riferite a blocchi precedenti.

 

Art. 15

 

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

 

1. Per ogni blocco i Centri Documentali sono autorizzati dalla DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 12 fino alla copertura dei posti previsti.

 

2. La convocazione all’interessato e’ effettuata con le modalita’ indicate nell’articolo 5 e contiene l’indicazione del Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione, nonche’ le modalita’ di produzione sia della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni gia’ effettuate in ambito civile e militare, sia della copia del referto dell’esame dei markers dell’epatite B di cui al precedente articolo 11.

 

3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita’ loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara’ acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’Ente di incorporazione.

 

I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un referto analitico attestante l’esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

 

4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le modalita’ stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita’ previsti.

 

5. Ai sensi dell’articolo 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto per ciascun blocco.

 

6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera’, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione per ogni blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all’articolo 12, che non si presenteranno nella data fissata nella comunicazione di convocazione, saranno considerati rinunciatari. In caso di piu’ date di incorporazione riferite a ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla prima fra quelle previste.

 

7. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati, alla DGPM – I Reparto – 3^ Divisione – 1^ Sezione, per il seguito di competenza.

 

8. La DGPM determinera’, con decreto dirigenziale, l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.

 

9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.

 

Art. 16

 

Disposizioni di stato giuridico

 

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.

 

2. Ai sensi dell’articolo 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a un periodo di rafferma della durata di un anno.

 

3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 17, comma 3 potra’ essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

 

Art. 17

 

Possibilita’ e sviluppo di carriera

 

1. I VFP 1 nell’Esercito potranno conseguire, previo giudizio di idoneita’, il grado di Caporale non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione.

 

2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del grado di Caporale saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al compimento del nono mese dall’incorporazione.

 

3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita’ psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.

 

Art. 18

 

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa

 

1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e’ stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente articolo 16, comma 3, nei limiti indicati dall’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

2. I criteri e le modalita’ per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

 

Art. 19

 

Benefici

 

1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita’ di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.

 

2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e’ fatta domanda nonche’ le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa.

 

Art. 20

 

Disposizioni amministrative

 

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa, se disponibili.

 

2. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini e’ attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di cinquanta euro.

 

Art. 21

 

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale arruolamento, per le finalita’ di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.

 

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.

 

3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche’ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:

 

a) i responsabili dei Centri Documentali;

 

b) il presidente della commissione valutatrice;

 

c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

 

d) il Coordinatore della 3^ Divisione della DGPM.

 

Art. 22

 

Norme di rinvio

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

 

Il presente decreto sara’ sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 29 novembre 2012

Gen. C.A. Francesco Tarricone

 

Avvertenze generali Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra’ essere acquisita: 1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it; [8] 2) direttamente o telefonicamente presso il Servizio relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati: dal lunedi’ al venerdi’: dalle 0900 alle 1230; dal lunedi’ al giovedi’: dalle 1445 alle 1600.

 

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